Aspetti normativi
Il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA) per l’erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito: TIV), all’art. 16ter definisce un meccanismo di compensazione degli oneri per morosità dei clienti finali.
Relativamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2015 ed il 30 giugno 2016, possono partecipare a tale meccanismo gli esercenti la maggior tutela che alla data del 31 dicembre 2015 servono un numero di clienti finali inferiore o pari a 10 milioni e per i quali, in ciascun anno di riferimento, in relazione a una tipologia di cliente e/o zona territoriale, il valore di unpaid ratio, riferito al periodo considerato per la determinazione delle componenti RCV applicate nell’anno in esame, supera i valori minimi stabiliti da ARERA.
Ai fini della partecipazione al meccanismo succitato, ciascun esercente la maggior tutela presenta alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) un’istanza di partecipazione contenente, a pena di inammissibilità, le informazioni previste all’art. 16ter.3 secondo le modalità di seguito definite.
Modalità applicative degli adempimenti verso la CSEA
Esercenti la maggior tutela
Per consentire l’operatività del meccanismo, sul Data Entry Elettrico, la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare relativo al meccanismo di compensazione di competenza di ciascun esercente la maggior tutela.
Dal 28 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, ciascun esercente la maggior tutela che intenda partecipare al suddetto meccanismo, attraverso il proprio account sul Data Entry Elettrico (vedi Manuale Utente “Compensazione della morosità dei clienti finali ”), dovrà:
- compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione dedicata alla presentazione delle istanze “Gestione Istanze”;
- effettuare l’upload del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente;
- effettuare l’upload della relazione della società di revisione legale secondo quanto stabilito alla lettera b) art. 16ter.4 del TIV, nel caso in cui il bilancio di esercizio dell’esercente sia sottoposto a revisione legale.
Si precisa che:
- con riferimento agli importi fatturati, al netto di eventuali importi fatturati relativi a prelievi fraudolenti e al relativo incasso rilevato a distanza di 24 mesi, i dati dovranno essere dichiarati con esclusivo riferimento al periodo compreso tra il 1° luglio 2015 ed il 30 giugno 2016;
- con riferimento al numero dei punti di prelievo serviti in ciascun mese dell’anno 2019 oggetto di riconoscimento, i dati dichiarati dovranno essere coerenti con quelli dichiarati a CSEA in occasione delle dichiarazioni bimestrali e la modalità da adottare per la compilazione dovrà rispettare il principio di “competenza”, fondato sul nr di punti di prelievo a cui è erogato il servizio in ogni mese e non sul criterio di “cassa” determinato in base ai punti di prelievo oggetto di fatturazione in ciascun mese del bimestre precedente l’istanza;
- ai fini dei meccanismi di compensazione della morosità del TIV (clienti finali e prelievi fraudolenti) sono da escludere i punti di prelievo siti nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012, qualora i relativi oneri per morosità siano oggetto di istanza di partecipazione al meccanismo definito dalla deliberazione 627/2015/R/com.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
Tempistiche
Entro il 30 giugno 2020, la CSEA comunicherà all’ARERA ed a ciascun esercente la maggior tutela l’ammontare spettante sulla base del meccanismo di compensazione.
Entro il 31 luglio 2020, la CSEA liquiderà le relative partite a valere sul conto di cui all’art 61 del TIT “Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione”.
Contatti
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il referente dell’Ufficio Elettricità, Ing. Alessandro Torti (indirizzo e-mail alessandro.torti@csea.it).
Il Direttore generle
Luigi De Francisci