Meccanismo unico di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete di cui alla Deliberazione ARERA 119/2022/R/EEL per la sessione annuale – anno 2023
Inquadramento normativo e finalità
Con la deliberazione 119/2022/R/EEL (di seguito: Deliberazione) l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha istituito il meccanismo unico di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete (di seguito: Meccanismo), abrogando la deliberazione 50/2018/R/EEL.
Nello specifico, il Meccanismo è finalizzato al riconoscimento dei crediti maturati dal 1° gennaio 2016 e relativi sia agli oneri generali di sistema (OGdS) non riscossi dagli utenti del servizio di trasporto e già versati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), sia agli oneri di rete (OdR) (fino all’adozione di specifici interventi, anche di carattere legislativo, finalizzati ad una diversa gestione della catena di riscossione degli OGdS e del sistema di garanzie a esso correlata).
Il dettaglio dei crediti ammessi è definito all’art. 3 dell’Allegato A alla Deliberazione (di seguito: Allegato A).
Si specifica che, ai sensi dell’art. 3.4 dell’Allegato A, annualmente ciascuna impresa distributrice:
- può partecipare al meccanismo in relazione a crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili inerenti a contratti di trasporto:
- risolti da almeno 6 (sei) mesi:
- per inadempimenti degli utenti del trasporto connessi ai pagamenti o alla gestione delle garanzie da parte degli utenti del trasporto, ai sensi del capitolo 5 dell’allegato B alla deliberazione 268/2015/R/EEL;
- per cui sia intervenuta una causa che abbia prevenuto e reso impossibile il ricorso alla procedura di risoluzione prevista dalla deliberazione 268/2015/R/EEL;
che non è stato possibile risolvere per effetto d’una norma prevista dalla legislazione in tema di crisi d’impresa;
b. ha diritto a ricevere dalla CSEA l’ammontare di reintegrazione definito all’art. 4 dell’Allegato A.
La partecipazione al Meccanismo, in base a quanto stabilito dall’art. 2.3 dell’Allegato A, è consentita previa presentazione di istanza di partecipazione alla CSEA mediante la modulistica resa disponibile dalla stessa.
Pertanto, con la presente Circolare la CSEA definisce le modalità di trasmissione delle domande di ammissione al Meccanismo per la sessione annuale relativa all’anno 2023.
Modalità operative e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA
Per consentire l’operatività del Meccanismo, sul “Data Entry Elettrico”, la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione della domanda di ammissione e alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di reintegrazione di competenza di ciascuna impresa distributrice (vedi “Manuale Meccanismo reintegrazione OGdS e OdR – Del. 119 – Istanza 2023” disponibile nella sezione Manuali all’indirizzo web https://dataentry.csea.it/DataEntryElettrico).
Entro il 2 maggio 2023 ciascuna impresa distributrice, attraverso il proprio account sul “Data Entry Elettrico”, dovrà:
- compilare ed effettuare il download dell’apposito modello dichiarativo messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”;
- effettuare l’upload del suddetto modello debitamente firmato digitalmente;
- effettuare l’upload dalla relazione di una società di revisione legale;
- effettuare l’upload di tutta la documentazione richiesta a supporto dell’istanza di partecipazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 5.2 dell’Allegato A.
Sulla base delle disposizioni contenute all’art. 4.8 dell’Allegato A, qualora un’impresa distributrice che abbia presentato istanza di partecipazione negli anni precedenti (ivi comprese le istanze di partecipazione ai meccanismi di cui alle deliberazioni 50/2018/R/EEL e 461/2020/R/EEL dell’ARERA) non richieda l’ammissione al meccanismo in un anno successivo a quello in cui ha presentato istanza, la stessa impresa è comunque tenuta a comunicare e a versare alla CSEA, nei tempi previsti, eventuali partite riscosse successivamente al riconoscimento dell’ammontare di reintegrazione, pena l’applicazione, in caso di versamenti tardivi, di quanto previsto ai sensi dell’art. 6.3 dell’Allegato A.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
L’impresa distributrice partecipante è tenuta a registrare e archiviare tutta la documentazione rilevante per la determinazione dell’ammontare di reintegrazione e delle condizioni di ammissibilità ed efficienza, anche al fine di messa a disposizione all’ARERA e a CSEA nell’ambito di successivi controlli anche a campione.
La CSEA, ferme restando le modalità che saranno definite dall’ARERA sulla base di quanto previsto dall’art. 7.7 dell’Allegato A, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come previsto dal proprio “Regolamento per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive”, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.
Verifiche e tempistiche di pagamento
Come stabilito dall’art. 6.1 dell’Allegato A, la CSEA provvederà:
- entro il 30 giugno 2023, a verificare la completezza delle istanze di partecipazione e a comunicare, a ciascuna impresa distributrice partecipante, il valore dell’ammontare di reintegrazione determinato;
- entro il 30 settembre 2023, a liquidare l’ammontare determinato (alle condizioni previste dall’art. 13, comma 7, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della CSEA di cui all’Allegato A alla deliberazione 297/2017/A), richiedendo il versamento degli importi riscossi successivamente al riconoscimento dell’ammontare ARi per gli anni precedenti, entro 30 giorni dalla richiesta.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo
In caso di notifica di cessioni di credito in relazione ai meccanismi in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:
- regolarità in tema di normativa antimafia;
- regolarità in materia di unbundling;
- regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
- regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).
Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato.
La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.
Il cedente è tenuto a informare espressamente il cessionario dei suddetti controlli e che in caso di irregolarità riscontrate dalla CSEA nei confronti del cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato, dando atto di tale informativa nella notifica della cessione.
Si precisa infine che, nel caso in cui l’atto di cessione del credito sia notificato in data successiva rispetto al provvedimento di autorizzazione all’erogazione della CSEA, non si potrà dare seguito al pagamento, in favore del cessionario, fino al nuovo provvedimento di autorizzazione all’erogazione, da emettersi nel rispetto delle norme ordinamentali interne della CSEA.
Contatti
Per qualsiasi informazione è possibile contattare Davide Pallotto (e-mail davide.pallotto@csea.it; tel: 335 610 6348).
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti