Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 23/2023/ELT

24 Maggio 2023

Disposizione per l’erogazione del servizio delle tutele graduali per le microimprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e alla deliberazione ARERA 208/2022/R/eel e s.m.i.

Aspetti normativi

Con la deliberazione 208/2022/R/eel e s.m.i, ARERA ha emanato le disposizioni aventi a oggetto la regolazione del servizio a tutele graduali per le microimprese di cui alla legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/17. Tale servizio è predisposto per accompagnare il passaggio al mercato libero delle microimprese per le quali a partire dalle competenze di aprile 2023 è prevista la rimozione della tutela di prezzo (mercato tutelato).

Rientrano automaticamente nel servizio a tutele graduali per le microimprese, senza alcuna interruzione nell’erogazione della fornitura di energia elettrica, i seguenti clienti che a partire dal 1° aprile 2023 non hanno un fornitore di energia elettrica sul mercato libero:

  • microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) titolari di soli punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 15 kW;
  • clienti non domestici diversi dalle microimprese titolari di soli punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 15 kW.

In ottemperanza alla deliberazione 208/2022/R/eel e s.m.i, Acquirente Unico S.p.A. ha pubblicato il “Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per le microimprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 208/2022/R/eel e s.m.i

Oggetto della procedura concorsuale di cui al suddetto regolamento è stata l’individuazione degli esercenti, che assicurino il servizio delle tutele graduali per le microimprese a partire dal 1 aprile 2023 fino al 31 marzo 2027, per ciascuna delle seguenti 12 (dodici) aree territoriali:

1) Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Belluno, Venezia, Verona;

2) Bologna, Modena, Piacenza, Padova, Parma, Reggio- Emilia, Rovigo, Treviso, Vicenza;

3) Abruzzo, Marche, Umbria, Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna, Rimini;

4) Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Milano escluso comune di Milano, Mantova, Sondrio;

5) Valle d’Aosta, Alessandria, Asti, Como, Monza-Brianza, comune di Milano, Novara, Pavia, Varese, Verbania, Vercelli;

6) Liguria, Biella, Cuneo, Torino;

7) Arezzo, Firenze, Latina, Prato, Rieti, Roma escluso comune di Roma, Siena, Viterbo;

8) Molise, Frosinone, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa- Carrara, Pisa, Pistoia, comune di Roma;

9) Basilicata, Calabria, Bari, Taranto;

10) Sardegna, Caserta, Napoli escluso comune di Napoli;

11) Avellino, Barletta-Andria, Benevento, Brindisi, Trani, Foggia, Lecce, comune di Napoli, Salerno;

12) Sicilia.

Modalità applicative degli adempimenti verso la CSEA

1.   Registrazione in Anagrafica Operatori CSEA

Gli esercenti che, a valle della procedura concorsuale, sono risultati assegnatari del servizio a tutele graduali per le microimprese devono registrarsi nell’Anagrafica Operatori CSEA, seguendo le istruzioni di cui al Manuale Operativo pubblicato nella relativa pagina di accesso.

Una volta effettuato l’accesso alla suddetta Anagrafica Operatori, le imprese aggiudicatarie del servizio dovranno, attraverso la maschera “Settori Attività”, inserire il nuovo settore di attività “Esercente Tutele Graduali Microimprese”.

N.B. Si raccomandano le imprese interessate a verificare che i dati societari e anagrafici inseriti nell’Anagrafica Operatori CSEA siano completi e aggiornati.

2.   Messa a disposizione e invio del modello dichiarativo CPSTGm nel DataEntry Elettrico CSEA

Nel DataEntry Elettrico CSEA è reso disponibile, a partire dal mese di giugno 2023, il modello dichiarativo CPSTGm.

La compilazione del modello dichiarativo ha cadenza mensile. In caso di mancata fatturazione il modello dovrà comunque essere compilato e inviato con i dati nulli e l’esercente tutele graduali per le microimprese, nell’apposito campo note, dovrà specificare di non aver fatturato per il mese di competenza.

Compilato il modello dichiarativo CPSTGm l’esercente può procedere alla generazione del riepilogativo, che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal delegato/rappresentante negoziale dichiarato nell’Anagrafica Operatori CSEA.

La dichiarazione deve essere inviata entro il 5°(quinto) giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione del corrispettivo.

3.   Regolazioni economiche derivanti dall’invio del modello dichiarativo CPSTGm

Nel caso in cui il corrispettivo CPSTGm assuma valore positivo, gli esercenti le tutele graduali per le microimprese devono versare a CSEA il relativo gettito con cadenza mensile, entro il 15° (quindicesimo) giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione del predetto corrispettivo.

Nel caso in cui il corrispettivo CPSTGm assuma valore negativo, con riferimento alle dichiarazioni inviate entro i termini di cui la presente circolare, le erogazioni avverranno entro 30 (trenta) giorni dal termine ultimo previsto per l’invio della dichiarazione.

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti referenti dell’ufficio Attuazione Regolazione Elettricità:

Ing. Giovanni Luca (giovanni.luca@csea.it; tel.: +39 331 6354821)

Dott.ssa Giorgia Paronesso (giorgia.paronesso@csea.it; tel.: +39 366 6155656)

Dott. Nevio Alifuoco (nevio.alifuoco@csea.it; tel.: +39 331 6916444).

 

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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