Conti settore elettrico
Il conto in oggetto è stato alimentato dal gettito dell’elemento A2RIM della componente tariffaria ARIM sino al IV trimestre 2022. Dal I trimestre 2023 tale conto è alimentato da versamenti da parte del Bilancio dello Stato, in virtù dell’abrogazione del citato elemento A2RIM.
Esso ha lo scopo di riconoscere alla Sogin S.p.A. gli oneri relativi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale del 26 gennaio 2000.
L’art. 2 comma 2, lettera g) del decreto legislativo 137/2017, ha altresì disposto che un’ulteriore quota dell’elemento A2RIM sia versata al bilancio dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
Il conto in oggetto è stato alimentato dal gettito dell’elemento AmctRIM della componente tariffaria ARIM sino al IV trimestre 2022. Dal I trimestre 2023 tale conto è alimentato da versamenti da parte del Bilancio dello Stato, in virtù dell’abrogazione del citato elemento AmctRIM.
Esso ha la finalità di riconoscere in favore dei Comuni che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustile nucleare la “misura di compensazione territoriale” istituita dalla Legge 24 dicembre 2003, n. 368.
Il conto in oggetto è alimentato dal gettito della componente tariffaria A3 fino al 31 dicembre 2017.
A seguito della riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema, avvenuta con la deliberazione 481/2017/R/eel in recepimento di quanto disposto dall’art. 3, comma 2, lettera b), del D.L. n. 210/2015, convertito dalla Legge n. 21/2016, a partire dal 1° gennaio 2018 il conto in oggetto è alimentato dal gettito della componente tariffaria ASOS.
Esso ha la finalità di assicurare la copertura degli oneri, principalmente a carico del GSE, derivanti dalle diverse tipologie di beneficio previste per incentivare la produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili.
Il conto in oggetto è alimentato dal gettito dell’elemento A4RIM della componente tariffaria ARIM.
Esso ha la finalità di assicurare la copertura dell’onere connesso al riconoscimento delle componenti tariffarie compensative (regime tariffario speciale) alla società RFI-Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l’energia elettrica per i servizi di trasporto ferroviari.
Il conto in oggetto è alimentato dal gettito dell’elemento A5RIM della componente tariffaria ARIM.
Esso è finalizzato alla copertura degli oneri che gravano sul fondo omonimo a finanziamento dei costi dell’attività di ricerca di interesse generale del settore elettrico, così come descritti all’art. 10, comma 2 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000.
Il conto in oggetto è alimentato dal gettito della componente tariffaria UC3.
Tale componente ha l’obiettivo di fornire le disponibilità necessarie alla copertura degli oneri connessi sia ai vari meccanismi di perequazione stabiliti nel settore elettrico che alla maggiore remunerazione riconosciuta per la promozione selettiva e l’incentivazione degli investimenti.
Il conto in oggetto è alimentato dalla componente tariffaria UC6.
Tale componente è finalizzata alla copertura dei riconoscimenti stabiliti per incentivare il miglioramento del servizio reso ai clienti finali elettrici dalle imprese di distribuzione, compresa l’incentivazione degli investimenti in ottica output-based.
Il conto in oggetto è alimentato dall’elemento Auc7RIM dalla componente tariffaria ARIM e dagli importi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva applicati ai punti di prelievo in alta e altissima tensione e nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione e rete di trasmissione nazionale.
Tale aliquota tariffaria, introdotta dalla deliberazione ARG/elt 191/08, è finalizzata principalmente alla copertura dei riconoscimenti stabiliti per incentivare la realizzazione di interventi che migliorino l’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, nonché ad altre tipologie di beneficio connesse al risparmio energetico nel settore elettrico.
Il conto in oggetto è utilizzato per la regolazione, tra la CSEA e Terna S.p.A., delle partite economiche di remunerazione del servizio di interrompibilità del settore elettrico, reso dai clienti che si rendono disponibili a tale servizio e che, per tale motivo, sono remunerati da Terna S.p.A.. La copertura di tale onere è assicurata dal gettito del corrispettivo tariffario INT, posto a carico di tutti gli utenti del dispacciamento, che viene applicato e riscosso direttamente da Terna S.p.A..
Il conto in oggetto è alimentato dalla differenza che Terna S.p.A. registra tra gli oneri sostenuti ed il gettito INT riscosso.
Il conto in oggetto è alimentato dal gettito dell’elemento ASRIM della componente tariffaria ARIM.
Istituito dall’ARERA con deliberazione n. 269/07, tale conto ha la finalità di assicurare il reintegro alle imprese distributrici dei minori ricavi ad esse derivanti per effetto delle agevolazioni di carattere sociale stabilite per la riduzione del costo della fornitura elettrica a favore dei consumatori economicamente disagiati (bonus elettrico).
Alimentato dal gettito della componente tariffaria PPE, tale conto è destinato alla copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.
Il conto in oggetto è stato introdotto dalla deliberazione n. 349/07.
Esso è utilizzato per la regolazione delle partite economiche – positive o negative – che derivano, a Terna S.p.A. e agli esercenti il servizio di maggior tutela, per l’applicazione della componente di dispacciamento relativa ai punti di prelievo di clienti finali, connessi in bassa tensione, diversi da quelli serviti nell’ambito del servizio di salvaguardia.
L’ARERA, con la deliberazione ARG/elt 232/10, ha modificato i meccanismi di versamento da parte degli esercenti la maggior tutela, stabilendo che una quota parte della componente (quota applicata ai clienti finali in relazione ai costi di commercializzazione dell’energia) venga sottratta al computo del gettito e che tale quota sia restituita agli esercenti.
Istituito con deliberazione GOP n. 7/10, tale conto è attualmente alimentato dagli importi provenienti dall’applicazione delle disposizioni della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e resi disponibili dal MiSE.
Esso ha la finalità di finanziare progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, attraverso contribuzioni alle attività svolte in tal senso dalle associazioni dei consumatori.
Istituito con deliberazione ARG/elt 33/10, e integrato con deliberazione 456/2013/R/eel, il conto in oggetto è utilizzato per la copertura degli importi di reintegrazione riconosciuti agli esercenti la salvaguardia, transitoria e ordinaria, a causa degli oneri non recuperabili per morosità dei clienti non disalimentabili.
Esso è alimentato attraverso (i) una specifica componente di dispacciamento applicata ai punti di prelievo dei clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia e (ii) un’ulteriore componente tariffaria CSAL applicata ai soli clienti effettivamente serviti in regime di salvaguardia.
Istituito con la deliberazione ARG/com 130/11, tale conto è destinato a raccogliere le risorse necessarie per le incentivazioni previste dal D. Lgs. n. 28/2011, in tema di sviluppo tecnologico e industriale.
Il conto è alimentato dall’elemento ASVRIM della componente tariffaria ARIM e da una quota parte delle componenti tariffarie RE e RET, destinate al Fondo per misure e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale.
In base a quanto disposto dall’art. 38, comma 3, lettera d) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, una quota delle risorse del conto CSTI deve essere versata all’entrata del bilancio dello Stato.
Il conto in oggetto è alimentato dal gettito del corrispettivo tariffario CMOR applicato ai clienti finali dei settori elettrico e gas.
Istituito con deliberazione ARG/elt 219/10 e successivamente aggiornato, esso è finalizzato a limitare il fenomeno della morosità legata allo switching (cambio di fornitore di energia elettrica e gas naturale).
Il conto in oggetto è stato originariamente istituito con la deliberazione 560/2012/R/eel per effettuare i pagamenti relativi alle importazioni di energia e alle rendite di congestione risultanti dal market coupling. A decorrere dal mese di dicembre 2016, per effetto della deliberazione 822/2016/R/eel, esso è utilizzato per fornire le anticipazioni finanziarie a favore di Acquirente Unico (AU) e per la gestione del finanziamento degli acquisti effettuati da AU nel mercato del giorno prima.
Il conto è alimentato attraverso versamenti dagli altri conti di gestione, nei limiti di quanto strettamente necessario e nel rispetto delle disposizioni definite da ARERA.
Con la deliberazione 268/2015/R/eel, l’Autorità ha emanato il Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica, nell’ambito del quale ha regolato, tra l’altro, il tema delle garanzie che l’utente del trasporto deve prestare al distributore per usufruire del servizio di trasporto, introducendo la possibilità di ricorrere anche a forme di garanzia sotto forma di giudizio di rating creditizio e parent company guarantee.
I venditori che intendono avvalersi di dette forme di garanzie devono obbligatoriamente aderire ad un meccanismo di garanzia accessorio, mediante il versamento a CSEA sul conto in oggetto, per il tramite dell’impresa distributrice, di un corrispettivo tariffario pari al prodotto tra l’ammontare della garanzia prestata e un parametro α, i cui valori sono definiti da ARERA.
Il conto in oggetto è alimentato dal gettito dell’elemento Auc4RIM della componente tariffaria ARIM.
Tale aliquota tariffaria ha l’obiettivo di garantire la copertura dei maggiori costi di gestione sostenuti dalle imprese elettriche minori, che non trovano compensazione con i ricavi derivanti dalle tariffe stabilite dall’ARERA.
Con la deliberazione 50/2018/R/eel, l’ARERA ha dato una prima attuazione alla disciplina transitoria in tema di esazione degli oneri generali del sistema elettrico (introdotta con la deliberazione 109/2017/R/eel), confermando l’attuale gestione degli oneri generali di sistema, che sono addebitati ai clienti dai venditori che li versano alle imprese distributrici e che a loro volta li corrispondono alla CSEA e al GSE, introducendo specifici meccanismi di reintegrazione degli stessi oneri generali versati ma non riscossi e non recuperabili dalle imprese distributrici.
Con la Deliberazione 32/2021/R/eel viene istituito il “Meccanismo di riconoscimento degli Oneri Generali di Sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici” volto a riconoscere una adeguata e proporzionale compensazione degli OGdS già versati alle imprese distributrici rispetto all’eventuale mancato incasso da parte dei clienti finali inadempienti.
Ai fini del finanziamento dei meccanismi viene istituito il conto in oggetto, alimentato in maniera proporzionale al gettito tariffario di competenza dei conti attinenti agli oneri generali, nonché dagli importi riscossi dai distributori successivamente al riconoscimento dell’ammontare di reintegrazione degli anni precedenti.
Con la deliberazione 568/2019/R/eel dal titolo “aggiornamento della regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il semiperiodo di regolazione 2020-2023”, l’Autorità ha istituito il “Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali”, nel quale ha fatto confluire le disponibilità e le competenze del “Fondo utenti MT” e del “Fondo per eventi eccezionali”. L’intento dell’Autorità è di utilizzare le disponibilità del “Fondo Utenti MT” per sovvenzionare gli oneri derivanti dalla nuova regolazione incentivante della resilienza (deliberazione 668/2018/R/eel), nonché colmare il debito accumulato dal “Fondo eventi eccezionali”.
Tale conto, anche in virtù della sopra esplicata ratio istitutiva, ha “ereditato” tutti i meccanismi regolatori che gravavano sia sul Fondo Eventi Eccezionali che su Fondo Utenti MT.
Pertanto, esso è destinato (i) alla copertura economica dei rimborsi forfettari riconosciuti da Terna S.p.A. e dalle imprese di distribuzione ai propri clienti, nei casi in cui, a causa di condizioni e/o di eventi eccezionali, si siano registrate interruzioni del servizio elettrico oltre gli standard di qualità stabiliti, al riconoscimento a favore dei distributori dei (ii) premi erogati ai produttori di elettricità da fonti rinnovabili per l’adeguamento a specifiche regole tecniche di funzionamento e (iii) corrispettivi per sopralluoghi sugli impianti di produzione adeguati.
L’ARERA, con la deliberazione 60/2020/R/com, ha istituito presso la CSEA un conto di gestione straordinario, destinato a garantire il finanziamento delle iniziative a sostegno dei clienti finali dei settori elettrico, gas e degli utenti finali del settore idrico, previste dalla normativa vigente connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19.
La CSEA, ai fini delle esigenze del presente può utilizzare le giacenze disponibili presso gli altri conti di gestione per un importo fino a 1,5 miliardi di euro, ferma restando la necessità di garantire la regolare gestione dei pagamenti relativi alle finalità per le quali i conti gestione sono stati costituiti.
Con la delibera 491/2020/R/eel, l’ARERA ha emanato le disposizioni aventi a oggetto la regolazione del servizio a tutele graduali di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17.
Con il medesimo provvedimento l’ARERA ha istituito presso la CSEA il Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio a tutele graduali (art. 31 del TIPPI). Tale conto di gestione, alimentato dal corrispettivo di compensazione della morosità (CCM) , sarà utilizzato per la copertura degli ammontari riconosciuti agli esercenti il servizio delle tutele graduali nell’ambito dei Meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili della morosità connessi ai clienti non disalimentabili del servizio a tutele graduali e di compensazione per l’esercente le tutele graduali nei casi di attivazione ai sensi del Titolo III del TIMOE (art. 36 e 37 del TIV).
Con la delibera 491/2020/R/eel, l’ARERA ha emanato le disposizioni aventi a oggetto la regolazione del servizio a tutele graduali di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17.
Con il medesimo provvedimento l’ARERA ha istituito presso la CSEA il Conto per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali (art. 32 del TIPPI). Tale conto di gestione, alimentato dal corrispettivo perequazione servizio a tutele graduali (CPSTG), sarà utilizzato per la copertura degli ammontari relativi al Meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali.
L’articolo 1, comma 509, della Legge di bilancio 2022 prevede che l’Autorità definisca le modalità per la rateizzazione degli importi relativi alle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, che i venditori sono tenuti a offrire nel caso di inadempimento del cliente finale.
Con la Delibera 636/2021/R/com, l’Autorità ha definito un meccanismo di anticipo a favore dei venditori che effettuano la suddetta rateizzazione, nonché istituito presso CSEA un conto di gestione straordinario, destinato a garantire il finanziamento degli importi di anticipo richiesti dai fornitori di energia elettrica e gas naturale. Al medesimo conto sono destinati gli importi relativi ai versamenti periodici che i venditori sono tenuti ad effettuare per le rate scadute.
Il Conto Meccanismo Anticipo Rateizzazione è alimentato dalle giacenze disponibili presso gli altri conti di gestione per un importo fino a 1 miliardo di euro, ferma restando la necessità di garantire un attento monitoraggio delle giacenze funzionale ad assicurare la regolare gestione dei pagamenti relativi alle finalità per le quali i conti gestione sono stati costituiti.
Con la delibera 208/2022/R/eel, l’ARERA ha emanato le disposizioni per l’erogazione del servizio a tutele graduali per le microimprese del settore dell’energia elettrica, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124.
Tale servizio è predisposto per accompagnare il passaggio al mercato libero delle microimprese per le quali, dal 1° aprile 2023, è stata prevista la rimozione della tutela di prezzo.
Con il medesimo provvedimento l’ARERA ha istituito presso la CSEA il Conto per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali per microimprese (art. 33 del TIPPI). Tale conto di gestione, alimentato dal corrispettivo perequazione servizio a tutele graduali (CPSTGM), sarà utilizzato per la copertura degli ammontari relativi al Meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali, di compensazione per l’esercente le tutele graduali nei casi di attivazione ai sensi del Titolo III del TIMOE e di compensazione del rischio profilo degli esercenti le tutele graduali.
In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017 in ordine al superamento del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, con la deliberazione 362/2023/R/eel, ARERA ha adottato le disposizioni attuative del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili, che, a decorrere dal 1 luglio 2024, verranno ammessi al servizio di tutele graduali, qualora non abbiano sottoscritto un contratto di fornitura di energia con un esercente l’attività di vendita sul mercato libero.
Con il medesimo provvedimento l’ARERA ha istituito presso la CSEA il Conto per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili. Tale conto, alimentato dal corrispettivo CPSTGD (corrispettivo perequazione servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili) di cui al comma 48.6, lettera d), dell’Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel (TIV), sarà utilizzato per la copertura degli ammontari relativi ai meccanismi di compensazione di cui agli artt. 50, 51 e 52 del TIV.
Pagina aggiornata il: 27 Marzo, 2024