Meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti (art. 18 del TIV)
Aspetti normativi
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA), all’art. 18 del Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito TIV), definisce un meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti.
Possono partecipare a tale meccanismo gli esercenti la maggior tutela che hanno fatturato importi relativi a prelievi fraudolenti con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
Ai fini della partecipazione al meccanismo di cui all’art. 18 del TIV ciascun esercente la maggior tutela presenta alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA) un’istanza di partecipazione, contenente, a pena di inammissibilità, le informazioni previste all’art. 18.4 e ciascuna impresa distributrice trasmette alla CSEA, ai sensi dell’art. 18.6, le informazioni di seguito richieste, secondo le modalità sotto riportate.
Modalità applicative degli adempimenti verso la CSEA
Esercenti la maggior tutela
Per consentire l’operatività del meccanismo di compensazione, sul Data Entry Elettrico la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare relativo al meccanismo di competenza di ciascun esercente la maggior tutela.
Dal 28 febbraio 2023 al 30 aprile 2023, ciascun esercente la maggior tutela che intenda partecipare al suddetto meccanismo, attraverso il proprio account sul Data Entry Elettrico (vedi Manuale Utente “Manuale prelievi fraudolenti -2023”) dovrà:
- compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione dedicata alla presentazione delle istanze “Gestione Istanze”;
- effettuare l’upload della relazione della società di revisione legale secondo quanto stabilito alla lettera b) art. 18.5 del TIV, nel caso in cui il bilancio di esercizio dell’esercente sia sottoposto a revisione legale;
- effettuare l’upload del file CSV contenente gli elementi identificativi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 18.3 del TIV nonché gli elementi identificativi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 18.4 del TIV.
Si precisa che:
- le informazioni dovranno essere compilate con esclusivo riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020;
- ai fini dei meccanismi di compensazione della morosità del TIV (clienti finali e prelievi fraudolenti) sono da escludere i punti di prelievo siti nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012, qualora i relativi oneri per morosità siano oggetto di istanza di partecipazione al meccanismo definito dalla deliberazione 627/2015/R/com.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.
Imprese Distributrici
Entro il 30 aprile 2023, ciascuna impresa distributrice alla cui rete sono connessi i punti di prelievo di cui al comma 18.3, lettera a) del TIV trasmette alla CSEA, in formato CSV, a mezzo pec all’indirizzo eit@pec.csea.it, le seguenti informazioni:
- a) gli elementi identificativi di cui all’art. 18.3 lett. a), punto i), ii) e iii), dei punti di prelievo per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti;
- b) per ciascun punto di prelievo di cui alla precedente lettera a), l’ammontare di energia elettrica frutto della ricostruzione dei consumi e il periodo di riferimento dei medesimi.
Per le ricostruzioni dei consumi per prelievi fraudolenti antecedenti all’entrata in vigore degli obblighi previsti dalla deliberazione 65/2012/R/EEL, la trasmissione delle informazioni di cui al comma 18.6 del TIV avviene nella forma di autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Tempistiche
Entro il 30 giugno 2023, la CSEA comunicherà all’ARERA ed a ciascun esercente la maggior tutela l’ammontare spettante sulla base del meccanismo di compensazione.
Entro il 31 luglio 2023, la CSEA liquiderà le relative partite a valere sul conto di cui all’art 54 del TIT “Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione”.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo
In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:
- regolarità in tema di normativa antimafia;
- regolarità in materia di unbundling;
- regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
- regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).
Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato fino alla risoluzione di tali anomalie.
La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.
Contatti
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il referente dell’Ufficio Elettricità, Ing. Alessandro Torti (indirizzo e-mail alessandro.torti@csea.it).
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti