Deliberazione dell’AEEG n.120/08
Con la circolare n. 1/06 la CCSE ha pubblicato le principali modalità applicative per il rispetto degli adempimenti stabiliti in materia di pronto intervento dalla delibera dell’AEEG n. 168/04 – abrogata definitivamente dalla deliberazione ARG/gas 120/08, che emana nuove disposizioni in argomento.
In particolare, fu resa disponibile un’apposita scheda predisposta per la dimostrazione del raggiungimento, o meno, del livello generale di pronto intervento, da trasmettere alla Cassa entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello considerato.
A seguito della pubblicazione della Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe gas per il periodo di regolazione 2009-2012, in vigore dal 1° gennaio 2009, di cui alla deliberazione dell’Autorità ARG/gas 120/08, per effetto dei chiarimenti in esso esposti in materia di pronto intervento, si comunica che le imprese distributrici del gas naturale, limitatamente agli impianti per i quali non è stato rispettato nel 2009 il livello generale di pronto intervento riportato nella Tabella E del Testo Unico della qualità dei servizi gas di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 120/08, entro il termine del 31 marzo 2010, devono:
- dichiarare alla CCSE, per ogni impianto di distribuzione gestito nell’anno 2009 per il quale non è stato rispettato nel 2009 il livello generale, il livello effettivo di pronto intervento raggiunto;
- versare l’importo che risulterà dovuto alla CCSE, con pari scadenza.
A riguardo, è stata predisposta una nuova scheda dimostrativa (che prevede una franchigia di € 500,00 per ogni impianto), allegata alla presente circolare, che dovrà essere compilata e trasmessa alla Cassa per la dimostrazione sopra detta.
In caso di più impianti il versamento riguarderà le penalità dovute complessivamente per tutti gli impianti, e dovrà essere dimostrato tramite l’invio di singoli prospetti di calcolo.
Per gli impianti che hanno rispettato il suddetto livello generale di pronto intervento le imprese non devono inviare alcuna dichiarazione.
Si ribadisce, inoltre, che, secondo quanto previsto dal Testo Unico di cui alla deliberazione dell’Autorità ARG/gas 120/08, a decorrere dall’anno 2009, alla scadenza del 31 marzo 2010, sono tenute al rispetto del livello generale del pronto intervento anche le imprese che distribuiscono gas diverso dal gas naturale.
Per la dimostrazione del versamento effettuato deve essere utilizzato il nuovo modello allegato che può essere anticipato, via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica:
e inviato in originale al seguente indirizzo:
Cassa conguaglio per il settore elettrico
Ufficio Proventi e Contributi
Via Cesare Beccarla, 94-96
00196 ROMA
fax: 0636006264