Al fine di ottimizzare lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la CCSE ha provveduto a fornire ai soggetti distributori del settore gas, alcune indicazioni inerenti le informazioni da trasmettere e le modalità di invio delle stesse, ai fini del riconoscimento del bonus compensato tramite la componente GS e per ottenere l’eventuale rimborso del bonus gas residuo non compensato.
Ed infatti:
– è stato chiesto ai soggetti distributori di fornire un dettaglio bimestrale dei “bonus” riconosciuti, in modo che gli importi dichiarati siano riscontrabili dalla Cassa con un grado chiarezza e certezza tale da consentire l’erogazione degli eventuali rimborsi;
– le imprese sono state informate che le partite in questione sono soggette a verifica, a seguito del riscontro diretto tra le informazioni fornite dagli stessi distributori e quelle pervenute alla Cassa tramite il Sistema informatico delle agevolazioni tariffarie (SGAte), gestito da Ancitel.
La presente circolare, dunque, integra il quadro surriportato e contiene alcune indicazioni operative al fine di permettere a tutti gli operatori interessati di operare correttamente.
Innanzitutto, poiché non tutte le imprese di distribuzione hanno fornito i dati richiesti, ovvero, quando forniti, nella maggior parte dei casi, quest’ultimi sono pervenuti in formati non omogenei e/o non trattabili in via informatica, è indispensabile che dette informazioni vengano nuovamente inviate, secondo un “tracciato” standard, come meglio specificato nel seguito, che dovrà contenere le medesime informazioni trasmesse ad Ancitel, oltre all’indicazione del venditore al quale è stata trasferita in fattura la compensazione e dell’importo effettivamente scontato.
Tutte le imprese di distribuzione dovranno inserire le informazioni richieste dalla Cassa, relativamente ai “bonus” già riconosciuti, dall’avvio del regime di compensazione sino a tutto il 1° bimestre 2011.
In tal modo, la CCSE potrà verificare la corrispondenza tra quanto precedentemente dichiarato nei singoli bimestri e le nuove informazioni pervenute.
A tal riguardo, nel “Data Entry Gas” è stata predisposta un’apposita “maschera upload” che consente la trasmissione delle informazioni secondo le consuete modalità on line.
Detta maschera potrà essere utilizzata solo ed esclusivamente per la dichiarazione dei periodi pregressi.
L’eventuale disallineamento tra quanto dichiarato precedentemente ed il riepilogo fornito attraverso le suddette modalità, verrà automaticamente inserito, per la relativa regolazione, nel “Data Entry Gas”, nella sezione dedicata al modello GS inerente il 2° bimestre 2011.
Tale inserimento sarà possibile solo se tutti i dati relativi al periodo pregresso risulteranno inviati tramite la “maschera upload” prima citata e ne saranno firmati digitalmente i contenuti.
Qualora l’impresa non riesca ad inserire i dati entro la scadenza relativa alla dichiarazione del 2° bimestre 2011 (30 giugno 2011), è consentita la proroga di una sola bimestralità. Conseguentemente, detta regolazione dovrà comunque pervenire entro la scadenza del 3° bimestre 2011 (30 agosto 2011), con riferimento ai periodi fino al 1° bimestre 2011 compreso.
In caso contrario, l’impresa sarà considerata inadempiente e, pertanto, tutti gli importi di bonus già dichiarati risulteranno non supportati da adeguata dimostrazione e si procederà al recupero delle somme indebitamente trattenute e/o rimborsate.
La CCSE è disponibile per tutti gli eventuali chiarimenti necessari ai seguenti numeri:
– per informazioni procedurali: Rag. Rosalia Scalia tel. 0632101349
– per informazioni tecniche: Ing. Flavio Tuosto tel. 0632101376 oppure Ing. Piergiorgio Mazzocchitti tel. 0632101377.
Con riferimento al 2° bimestre 2011, a decorrere dal 30 maggio p.v., l’importo del “bonus” fatturato in ciascun bimestre dovrà essere dichiarato direttamente nell’ambito della dichiarazione bimestrale, attraverso il “Data Entry Gas” (già opportunamente modificato dalla Cassa per tale consentire tale adempimento).
In caso contrario, non sarà possibile per la CCSE procedere ad alcuna compensazione, né all’erogazione dell’eventuale credito residuo. In tale eventualità, il gettito della componente GS dovrà essere interamente versato a favore della Cassa, onde evitare l’attivazione delle procedure previste per i casi di mancato versamento.
Con successiva circolare saranno regolate le ipotesi di revoca dei “bonus” ed i relativi rapporti con i soggetti esercenti la vendita.
Avv. Roberto Poppi