Meccanismo di reintegrazione morosità FUI – Pubblicazione dei modelli di comunicazione dati
Il comma 31sexies.1 dell'allegato A alla delibera ARG/gas 64/09 come modificata dalle deliberazioni 353/2012/R/gas, 363/2012/R/gas e 540/2012/R/gas (di seguito: TIVG) dispone che la Cassa provveda alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascun fornitore di ultima istanza (FUI), dei saldi derivanti dal meccanismo di reintegrazione morosità FUI di cui all’art. 31quinquies del TIVG.
Al fine della quantificazione degli ammontari da riconoscere relativamente al periodo di reintegrazione ottobre 2012 – marzo 2013, ciascun FUI dovrà trasmettere alla Cassa, debitamente compilato, il file in allegato.
L’invio dovrà avvenire tramite PEC, da inoltrare all’indirizzo info@pec.ccse.cc e p.c. agli indirizzi mengoli.alberto@ccse.cc e zoppo.giorgio@ccse.cc, entro il 31 maggio 2014.
Alla PEC dovrà essere allegata un’autocertificazione, a firma del legale rappresentante della società, attestante la veridicità dei dati trasmessi, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75. Tale autocertificazione dovrà essere accompagnata da copia del documento d’identità del firmatario in corso di validità.
Per informazioni di tipo normativo o procedurale è possibile contattare l’ing. Alberto Mengoli (mengoli.alberto@ccse.cc; tel.: 06-32101336) o l’ing. Giorgio Zoppo (zoppo.giorgio@ccse.cc; tel.: 06-32101356).
Il Direttore Generale
Alfredo Macchiati