Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.19/2015/GAS

15 Ottobre 2015

Meccanismi di perequazione dei ricavi dei servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale Perequazione del servizio di default distribuzione per l’erogazione del SdD tardivo per il periodo compreso tra l’1 febbraio e il 31 maggio 2013

La legge n. 239/04 ha istituito il servizio di fornitura di ultima istanza al fine di assicurare la continuità della fornitura a determinate tipologie di clienti finali che restino privi del proprio venditore per mezzo di c.d. “fornitori di ultima istanza” FUI secondo modalità di erogazione del servizio disciplinate dall’Autorità nel TIVG.

Parallelamente, nell’ambito della regolazione del servizio di dispacciamento sulle reti di trasporto e distribuzione, l’Autorità ha istituito il servizio di default trasporto e il servizio di default distribuzione volti a garantire la sicurezza del sistema mediante il bilanciamento dei prelievi sulle reti di trasporto e di distribuzione nei casi in cui il cliente finale resti privo del proprio venditore e non sia possibile attivare il FUI o qualora non sia identificabile l’utente del bilanciamento responsabile dei prelievi presso i punti di interconnessione tra la rete di trasporto e quella di distribuzione.

Tali servizi sono garantiti, da un lato, dal fornitore transitorio del default trasporto (FTT) e dall’UdB fittizio, dall’altro, dal fornitore del servizio di default distribuzione (FDD) a partire dal 1 giugno 2013 e, per il periodo di riferimento 1 febbraio – 31 maggio 2013, dall’impresa di distribuzione o dal FTD nei casi di SdD pregresso o SdD tardivo.

Nel loro insieme le attività sopra descritte costituiscono i servizi di ultima istanza la cui disciplina prevede sia specifici meccanismi di reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti (FUI, FTT, UdB fittizio, FTD e FDD) in conseguenza alla morosità dei clienti sia meccanismi di perequazione dei ricavi.

Alla Cassa conguaglio per il settore elettrico è stata affidata dall’Autorità la raccolta delle informazioni necessarie alla quantificazione e alla liquidazione degli ammontari dei singoli meccanismi di perequazione dei ricavi.

Nello specifico, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 6 della deliberazione 315/2014/R/gas e dall’articolo 41.1 del TIVG pro tempore vigente, come modificato dalle deliberazioni 352/2012/R/gas e 540/2012/R/gas, Cassa mette a disposizione dei distributori, il portale informatico per l’acquisizione dei dati utili alla quantificazione della perequazione default per il periodo febbraio 2013 – maggio 2013, accessibile al link .

In allegato si riporta una guida operativa utile per la compilazione e il successivo invio dei dati di perequazione relativi al periodo febbraio 2013 – maggio 2013.

Scadenze:

  • 13 novembre 2015: invio formale dei dati da parte delle imprese a Cassa;
  • 30 novembre 2015: comunicazione da parte di Cassa dei risultati di perequazione;
  • 31 dicembre 2015: versamento dalle imprese a Cassa degli importi eventualmente dovuti. La Cassa provvede ad effettuare i versamenti in favore delle imprese aventi diritto entro il medesimo termine.

Unitamente alle informazioni richieste nel portale informatico, dovrà essere trasmessa alla Cassa una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste dal TIU. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIU.

Tale relazione dovrà essere obbligatoriamente allegata nell’apposito spazio “allegati” del portale informatico dedicato.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ing. Alberto Mengoli (indirizzo mail mengoli.alberto@ccse.cc; tel. 06-32101336) e l’Ing. Giorgio Zoppo (indirizzo mail zoppo.giorgio@ccse.cc; tel. 06-32101356).

Per qualsiasi aspetto di natura informatica in relazione all’applicativo è possibile contattare l’Ufficio Sistemi Informativi (indirizzo mail assistenzasi@ccse.cc ).

  Il Direttore Generale
Andrea Ripa di Meana

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