L’art. 48.3 della RTDG (Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Allegato A alla deliberazione ARERA 570/2019/R/GAS e s.m.i.), dispone che la CSEA (di seguito anche Cassa) quantifichi annualmente i saldi di perequazione in materia di:
- ricavi relativi al servizio di distribuzione (art. 45 della RTDG);
- costi relativi al servizio di misura (art. 46 della RTDG).
Tali norme si applicano a tutte le imprese di distribuzione di gas naturale.
Con le deliberazioni 571/2019/R/GAS e 289/2020/R/GAS, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha pubblicato gli importi di perequazione bimestrale d’acconto per l’anno 2020 relativi al servizio di distribuzione del gas naturale di cui all’art. 47 della RTDG, che saranno considerati nelle determinazioni a saldo di cui alla presente circolare.
In ottemperanza a quanto premesso, la Cassa, ai sensi dell’art. 48.4 della RTDG, ha aggiornato il data entry di perequazione gas raggiungibile dall’apposita sezione dedicata sul sito istituzionale della Cassa (https://www.csea.it/) attraverso il quale le imprese sono tenute a dichiarare i dati relativi all’anno 2020 entro il 31 luglio 2021.
In allegato si riporta un manuale operativo di ausilio all’uso del predetto data entry.
Contestualmente ai dati necessari alla quantificazione dell’elemento DEF relativo all’anno 2020 di cui all’art. 45 della RTDG, dovranno essere trasmesse le informazioni necessarie al ricalcolo del suddetto elemento relativo agli anni 2015 – 2019. Si chiarisce che, relativamente agli anni dal 2015 al 2019, anche qualora non vi fossero variazioni, l’impresa è comunque tenuta a fornire le informazioni già trasmesse in occasione della raccolta dati RTDG 2019.
Relativamente alle modalità di rendicontazione dei dati necessari alla quantificazione dell’elemento DEF per l’anno 2020, ove previsto, tutta la documentazione di cui all'art. 43.11 lettera c) del TIVG (Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane – Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 e s.m.i.) dovrà essere inviata (entro il 31 luglio 2021) tramite supporto informatico (CD e DVD non riscrivibili) al seguente indirizzo:
Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA
Via Cesare Beccaria, 94
00196 Roma (RM).
Su detto supporto informatico le imprese interessate dovranno archiviare, in ciascuna cartella da denominare esclusivamente con lo stesso numero del PDR a cui afferisce l’istanza presentata, la documentazione completa, comprovante la sussistenza di ragioni per beneficiare delle previsioni di cui al comma 43.4 o 43.5 del TIVG.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo
In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:
- regolarità in tema di normativa antimafia;
- regolarità in materia di unbundling;
- regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
- regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).
Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato fino alla risoluzione di tali anomalie.
La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.
Contatti
Per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare l’Ing. Giulia Pistoia (email: giulia.pistoia@csea.it; tel: +39 06 32101320).
Il Direttore Generale
Bernardo Pizzetti