Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.22/2014/GAS

9 Settembre 2014

Servizi di Ultima Istanza – disposizioni in caso di mancato rispetto, da parte delle imprese distributrici di gas, degli adempimenti previsti dal TIVG per la disalimentazione fisica dei punti di riconsegna a cui viene erogato il servizio di default – ANNO 2013

Nella sezione 3 del titolo IV del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (nel seguito: TIVG), così come riformato dalla deliberazione 241/2013/R/gas, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) definisce gli obblighi in capo all’impresa distributrice nel caso di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza e del servizio di default.

In particolare, l’articolo 43 del TIVG dispone che, nel caso in cui l’impresa distributrice non porti ad esito la disalimentazione fisica dei punti di riconsegna

  1. per il primo anno di attuazione della disciplina (01/06/2013 – 31/05/2014), un ammontare equivalente ai ricavi derivanti dalle componenti relative al servizio di distribuzione, misura  e relativa commercializzazione di cui all’art. 10 del TIVG;
  2. successivamente, l’ammontare di cui al precedente punto 1), è incrementato del valore relativo all’approvvigionamento del gas naturale.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 43.6 del TIVG, la Cassa ha definito, e successivamente condiviso con l’Autorità, il prospetto necessario alla dichiarazione dei dati utili alla quantificazione degli importi di cui al precedente punto 1), riferiti all’anno 2013, nonché i rispettivi termini e modalità di invio.

Tempistiche:

  1. Il prospetto allegato, debitamente compilato dalle imprese distributrici obbligate, dovrà essere inviato alla Cassa, entro il 30/09/2014, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo proventi@pec.ccse.cc e p.c. agli indirizzi: mengoli.alberto@ccse.cc e zoppo.giorgio@ccse.cc. Unitamente a tale prospetto, dovrà essere obbligatoriamente inviato alla Cassa il modello di autocertificazione sulla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, nonché copia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
  2. La Cassa comunicherà i risultati alle imprese distributrici entro il 31/10/2014.
  3. Le imprese distributrici effettueranno il versamento degli importi dovuti entro il 30/11/2014.

Per informazioni è possibile contattare l’ing. Giorgio Zoppo (zoppo.giorgio@ccse.cc; 06-32101356) o l’ing. Alberto Mengoli (indirizzo mail: mengoli.alberto@ccse.cc; tel: 06-32101336).

Il Direttore generale

  Alfredo Macchiati

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