Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.27/2016/GAS

21 Ottobre 2016

Meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità dei servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale a.t. 2014-2015 e aggiornamento aa.tt. precedenti

La legge n. 239/04 ha istituito il servizio di fornitura di ultima istanza al fine di assicurare la continuità della fornitura a determinate tipologie di clienti finali che restino privi del proprio venditore per mezzo di c.d. “fornitori di ultima istanza” FUI secondo modalità di erogazione del servizio disciplinate dall’Autorità nel TIVG.

Parallelamente, nell’ambito della regolazione del servizio di dispacciamento sulla rete di distribuzione, l’Autorità ha istituito il servizio il servizio di default distribuzione volto a garantire la sicurezza del sistema mediante il bilanciamento dei prelievi sulle reti di distribuzione nei casi in cui il cliente finale resti privo del proprio venditore e non sia possibile attivare il FUI. Tali servizi sono garantiti dal fornitore del servizio di default distribuzione (FDD) a partire dal 1 giugno 2013 e, per il periodo di riferimento 1 febbraio – 31 maggio 2013, dall’impresa di distribuzione o dal FTD  (Fornitori Transitori Servizio Default Distribuzione) nei casi di SdD pregresso (rapporti di indebito derivanti dai prelievi presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione, verificatisi nel periodo di riferimento, per i quali la disciplina all’epoca vigente del servizio di default è stata tempestivamente e correttamente applicata nei confronti dei clienti finali titolari dei predetti punti) o SdD tardivo (rapporti di indebito derivanti dai prelievi presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione, verificatisi nel periodo di riferimento, per i quali l’impresa di distribuzione non ha ancora applicato la disciplina del servizio di default all’epoca vigente, pur sussistendone i presupposti).

Nel loro insieme le attività sopra descritte costituiscono, ai sensi del TIVG, i servizi di ultima istanza la cui disciplina prevede specifici meccanismi di reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti (FUI, FTD e FDD) in conseguenza alla morosità dei clienti.

Alla Cassa per i servizi energetici e ambientali è stata affidata dall’Autorità la raccolta delle informazioni necessarie la quantificazione e la liquidazione degli ammontari dei singoli meccanismi di reintegrazione della morosità.

Con la presente, si mettono quindi a disposizione dei soggetti interessati le modulistiche utili alla prima quantificazione degli ammontari di morosità relative:

–          al meccanismo di reintegrazione morosità FUI di cui all’art. 31quinquies per l’anno termico 2014-2015;

–          al meccanismo di reintegrazione morosità FDD di cui all’art. 37.1, lettera b) del TIVG per l’anno termico 2014-2015.

Le stesse modulistiche prevedono la raccolta dei dati necessari all’aggiornamento delle informazioni trasmesse per i periodi di reintegrazione già oggetto di precedenti istanze, integrate ai sensi delle deliberazioni 306/2015/E/gas e 526/2015/R/com.

Al fine della quantificazione degli ammontari di morosità, ciascun soggetto interessato dovrà trasmettere alla Cassa, entro il 14 novembre 2016, lo specifico file, debitamente compilato, relativo al servizio di ultima istanza svolto per l’anno termico 2014-2015.

L’invio delle informazioni dovrà avvenire tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata:

perequazioni@pec.csea.it

e per conoscenza agli indirizzi:

giorgio.zoppo@csea.it e alberto.mengoli@csea.it

Le comunicazioni inviate tramite PEC, che, ai sensi degli artt. 31sexies.10 e 38.11 del TIVG, costituiscono autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 200, n. 445 e devono essere accompagnate da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.

Per qualsiasi informazione di tipo procedurale è possibile contattare l’Ing. Giorgio Zoppo (indirizzo mail: giorgio.zoppo@csea.it; tel. 06-32101356).

  Il Direttore generale

Andrea Ripa di Meana

Circolare n.27/2016/gas meccanismo di reintegrazione morosità FUI

Circolare n.27/2016/gas meccanismo di reintegrazione morosità FDD-FTD

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