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CIRCOLARE N. 27/2021/GAS

20 Luglio 2021

Nuova sezione del Data Entry per la dichiarazione del corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CVFC  – art. 18 del RTTG

Inquadramento normativo e finalità

Con la deliberazione 114/2019/R/gas del 28 marzo 2019 e s.m.i. l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione.

Nell’ambito di tale disciplina, l’art. 18 del testo integrato per la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG, Allegato A alla deliberazione 114/2019/R/gas) ha regolato il corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi.

Nello specifico, per ciascun anno t del periodo di regolazione, il corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi (CVFC) è determinato dall’Autorità sulla base del rapporto tra:

  • la somma, per tutte le imprese di trasporto, dei fattori correttivi dei ricavi di competenza dell’anno t-2 di cui agli articoli 29, 30 e 30bis della RTTG;
  • i volumi di riferimento rilevanti per l’anno t ai fini dell’applicazione del corrispettivo (i quantitativi di gas naturale prelevati dalla rete nei punti di uscita verso impianti di stoccaggio e nei punti di riconsegna nell’anno t-2)

Il corrispettivo complementare è applicato ai quantitativi prelevati dalla rete nei punti di uscita dalla rete di trasporto corrispondenti ai punti di riconsegna e ai punti di uscita verso impianti di stoccaggio, come maggiorazione (se di segno positivo) o riduzione (se di segno negativo) del corrispettivo unitario variabile CV. In sede di prima applicazione, a partire dal 1° gennaio 2021, l’ARERA ha determinato il valore del corrispettivo CVFC con la deliberazione 180/2020/R/gas.

Le partite economiche che insorgono dall’applicazione del corrispettivo CVFC devono essere regolate, a valere sul “Conto oneri trasporto”, su base bimestrale, con la CSEA, versando (se di segno positivo) o ricevendo (se di segno negativo) le somme derivanti dall’applicazione del medesimo corrispettivo.

Modalità e tempistiche di trasmissione dati alla CSEA

Sul Data Entry Gas (https://dataentrygas.csea.it/DataEntryGas/login.html), la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla dichiarazione dei volumi ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare da regolare.

A partire dal mese di luglio 2021, ciascuna impresa di trasporto, attraverso il proprio account sul Data Entry Gas, dovrà, su base bimestrale:

  • compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Componente CVFC” (dati fisici dei volumi prelevati per mese di competenza)
  • compilare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e  47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
  • effettuare l’upload del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente

Le tempistiche per la dichiarazione dei modelli relativi al corrispettivo CVFC sono le medesime valide per le dichiarazioni bimestrali delle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto.

Contatti

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione è possibile contattare i seguenti recapiti:

 

Il Direttore Generale

Bernardo Pizzetti

 

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