Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.28/2013/ELT/GAS

6 Novembre 2013

Riconoscimento agli esercenti il servizio di distribuzione e di vendita di energia elettrica dei mancati ricavi derivanti dall’applicazione delle agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatesi nella provincia di L’Aquila e in altri comuni della regione Abruzzo il 6 aprile 2009

Con la deliberazione ARG/com 185/09 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) ha riconosciuto agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale e di gas diverso dal naturale (di seguito gas) ai clienti finali che alla data del 5 aprile 2009 fossero titolari di punti di prelievo di energia elettrica e punti di riconsegna di gas naturale, nonché titolari di utenze di gas nei comuni colpiti dagli eventi sismici identificati dai decreti del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 e da eventuali successivi provvedimenti.

Ai sensi dell’art. 6.3 e 12.5 della deliberazione ARG/com 185/09 la Cassa ha definito le modalità di invio dei dati relativi alle agevolazioni riconosciute dalle imprese così come previsto dagli artt. 6 e 12 del medesimo provvedimento.

Con determinazione n. 5/10 del 6 Agosto 2010 l’Autorità ha approvato le modalità di invio dei dati necessari al riconoscimento delle compensazioni per i minori ricavi realizzati dalle imprese elettriche e del gas in seguito alle richieste di accesso alle agevolazioni da parte di clienti finali aventi diritto. La Cassa provvederà a compensare gli oneri derivanti dalle agevolazioni riconosciute secondo la procedura contenuta nell’allegato A alla determinazione dell’Autorità n. 5/10.

Con riferimento al settore elettrico e al periodo di riferimento 01 gennaio 2012 – 05 aprile 2012, i files in formato elettronico, necessari alla dimostrazione delle agevolazioni riconosciute dagli operatori, sono scaricabili nei link sottostanti. Tali tabelle devono essere compilate con i dati necessari alla determinazione dell’importo per il quale viene chiesto il rimborso.

Per le imprese del SETTORE ELETTRICO

  1. i distributori devono scaricare il file “distributori ELETTRICO 2012”;
  1. gli esercenti la vendita devono scaricare il file “vendita ELETTRICO 2012”;

Tali file devono essere compilati in tutte le parti evidenziate in verde. Le caselle di colore grigio contengono le formule che determinano l’importo totale per il quale viene chiesto il rimborso e, pertanto, non possono essere modificate.

Tutti i file, debitamente compilati, dovranno essere inviati alla Cassa, entro il 20 novembre 2013, per posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica semplice con dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta tramite firma digitale (art. 38 D.P.R. 445/2000, art. 65 D.lgs. 82/2005) all’indirizzo di posta elettronica certificata proventi@pec.ccse.cc (e p.c. agli indirizzi: mengoli.alberto@ccse.cc e zoppo.giorgio@ccse.cc).

Gli operatori, inoltre, devono allegare alla documentazione una dichiarazione firmata dal legale rappresentante che attesti:

  1. che tutti i dati riportati fanno esclusivo riferimento ai soggetti che godono delle agevolazioni disciplinate dalla deliberazione ARG/com 185/09;
  2. che i suddetti dati sono conformi a quelli desumibili dai bilanci certificati e dalla documentazione contabile della società.

Per le imprese distributrici, la suddetta dichiarazione deve altresì attestare che i dati riportati sono riconciliabili con quelli presentati ai fini della perequazione generale di cui all’allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 (TIT).

Per informazioni di tipo normativo o procedurale è possibile contattare l’ing. Alberto Mengoli (mengoli.alberto@ccse.cc; tel: 06-32101336) o l’ing. Giorgio Zoppo (zoppo.giorgio@ccse.cc; 06-32101356).

 

Il Direttore Generale

Alfredo Macchiati

Circolare N.28 distributori elettrico Abruzzo

Circolare n.28 vendita elettrico Abruzzo

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