Inquadramento normativo e finalità
La presente circolare sostituisce la CIRCOLARE N. 18/2018/GAS pubblicata sul sito di CSEA, a seguito dell’aggiornamento della modulistica per la partecipazione al “Meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta elettronica” Art. 12ter dell’All.A del TIVG (Delibera ARG/gas 64/09).
Si provvede, quindi, alla pubblicazione della modulistica, che annulla e sostituisce quella precedentemente pubblicata sul sito CSEA (CIRCOLARE N. 18/2018/GAS), da compilare per la partecipazione al suddetto meccanismo.
Modalità di trasmissione dati alla CSEA
Entro il 31 luglio 2018 gli esercenti il servizio di vendita gas che intendono presentare istanza (con riferimento all’anno 2017) dovranno trasmettere alla CSEA, tramite PEC all’indirizzo gas@pec.csea.it, quanto di seguito indicato:
- il file di raccolta dati e calcolo, riportato in allegato in formato Excel, completato con i dati richiesti (All. 1);
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (come da fac-simile in allegato) con la quale viene attestata la veridicità dei dati dichiarati, a firma del legale rappresentante della società esercente il servizio di maggior tutela, unitamente a copia del documento di identità del dichiarante (All. 2);
- la stampa di tutti i fogli del file excel utilizzato per la raccolta dati e calcolo firmati del legale rappresentante della società.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.
Tempistiche
Come stabilito dall’art. 12ter.6 del TIVG, entro due mesi dalla presentazione dell’istanza, la CSEA verificherà la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definirà l’ammontare di reintegrazione spettante.
Entro il mese successivo la CSEA liquiderà quanto di spettanza a ciascun esercente la vendita gas, sulla base del meccanismo incentivante, le relative partite a valere sul conto di cui all’art 80.2 del RTDG “Conto per la gradualità della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio gas”.
Contatti
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il referente dell’Ufficio settore Gas Rosalia Scalia (Tel. +39 06 32101349; indirizzo e-mail: rosalia.scalia@csea.it)
Il Direttore generale
Enrico Antognazza
La presente è stata aggiornata con la Circolare n. 32/2018/GAS
All. 1 – Schema Modello e Riepilogativo bolletta elettronica 2017