Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.31/2013/GAS

15 Novembre 2013

Settore Gas – Adempimenti relativi alla Delibera dell’AEEG 241/2013/R/GAS – Riforma della disciplina del servizio di default di distribuzione, a seguito della dichiarata impossibilità a svolgere tutte le attività di cui al TIVG, in merito al bilanciamento dei prelievi diretti

Con la deliberazione ARG/gas 99/11, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito AEEG) ha istituito e regolato il servizio di default. Tale servizio viene erogato dall’impresa di distribuzione competente (al fine di garantire la fornitura di gas naturale) al cliente finale del servizio di tutela che si trovi, anche temporaneamente, senza un fornitore di gas naturale e per il quale non sia possibile attivare il servizio di fornitura di ultima istanza.

Ai fini della copertura degli oneri relativi alla fatturazione del servizio di default, ai sensi della deliberazione AEEG 352/2012/R/GAS, la componente t(cot) della tariffa di riferimento di distribuzione è incrementata di un valore Δt(cot), fissato pari a 0,47 euro per punto di riconsegna per anno.

Con le deliberazioni 540/2012/R/GAS e 241/2013/R/GAS, l’Autorità ha integrato la disciplina in materia, prevedendo il diritto dell’impresa di distribuzione di adempiere agli obblighi di erogazione del servizio di default, avvalendosi anche di fornitori del servizio di default distribuzione (di seguito: FDD) individuati attraverso procedure concorsuali gestite dall’Acquirente Unico.

Le imprese di distribuzione che si avvalgono quindi del FDD sono tenute a versare l’incremento Δt(cot) sul “Conto per i servizi di ultima istanza”, istituito presso la Cassa (Codice IBAN IT 04D-01030-03200-000006078980).

Più in dettaglio, l’articolo 4, comma 2 della delibera 241/2013/R/GAS prevede che:

  1. per il periodo 1° febbraio 2013-31 maggio 2013, l’impresa di distribuzione è tenuta a versare alla Cassa l’incremento Δt(cot), qualora non abbia erogato il servizio per almeno un punto di riconsegna;
  2. per il mese di giugno 2013, l’impresa di distribuzione è SEMPRE tenuta al versamento dell’incremento Δt(cot), a seguito dell’avvio a regime del servizio di default erogato dal FDD o dal Fornitore di ultima istanza (come previsto dall’articolo 6, comma 1 della delibera in esame).

Le imprese di distribuzione interessate sono tenute a trasmettere e a versare alla Cassa gli importi dovuti di cui al prospetto allegato debitamente compilato, tenendo conto di quanto evidenziato nelle note.

Detto prospetto dovrà essere utilizzato anche per comunicare eventuali conguagli e dovrà essere opportunamente compilato e firmato dal legale rappresentante e spedito attraverso una delle seguenti modalità:

  • posta elettronica all’indirizzo: scalia.rosalia@ccse.cc
  • via postale all’indirizzo: Cassa Conguaglio per il settore elettrico – Ufficio Proventi e Contributi, Via Cesare Beccaria, 94-96, 00196 – Roma
  • via fax al numero: 06-360 062 64.

 

Il Direttore Generale

   Alfredo Macchiati

Circolare N.31 – calcolo delta tcot

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