Nella "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019” (Allegato A alla deliberazione 775/2016/R/GAS, di seguito: RTDG), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha affidato alla CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa o CSEA) la quantificazione dei saldi di perequazione (art. 46.3 della RTDG) in materia di:
- ricavi relativi al servizio di distribuzione (art. 43 della RTDG);
- costi relativi al servizio di misura (art. 44 della RTDG).
Tali norme si applicano a tutte le imprese di distribuzione di gas naturale.
Con ulteriore deliberazione 774/2016/R/GAS, l’Autorità ha – tra l’altro – pubblicato gli importi di perequazione bimestrale d’acconto per l’anno 2017 relativi al servizio di distribuzione del gas naturale di cui all’art. 45 della RTDG, che sono stati regolati a titolo di acconto e con cadenza bimestrale nel corso del medesimo anno (art. 3 e tabella 3) e che devono essere considerati nelle determinazioni a saldo di cui alla presente circolare.
Ai sensi dell’art. 46.3 della RTDG, la Cassa deve provvedere alla quantificazione dei saldi di perequazione di cui agli articoli 43.1 e 44.1. A tal fine, la Cassa ha aggiornato il data entry di perequazione gas raggiungibile dall’apposita sezione dedicata sul sito istituzionale della Cassa (https://www.csea.it/) attraverso il quale le imprese sono tenute a dichiarare i dati relativi all’anno 2017.
A seguito del differimento dei termini relativi al processo di quantificazione degli ammontari di perequazione (art. 46.3 della RTDG) del gas naturale per l’anno 2017, disposto con deliberazione dell’Autorità 389/2018/R/GAS, l’invio dei dati necessari alla quantificazione dei succitati saldi di perequazione deve avvenire entro il 30 settembre 2018. In allegato si riporta un manuale operativo di ausilio all’inserimento e al successivo invio dei dati.
Relativamente alle modalità di rendicontazione dei dati necessari alla quantificazione dell’elemento DEF per l’anno 2017 (per le quali si rimanda alla circolare CSEA n. 22/2018/GAS ), ove previsto, tutta la documentazione di cui all'art. 43.11 lettera c) del TIVG dovrà essere inviata (entro il 30 settembre 2018) tramite supporto informatico (CD e DVD non riscrivibili) al seguente indirizzo:
Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA
Via Cesare Beccaria, 94
00196 Roma (RM)
Su detto supporto informatico le imprese interessate dovranno archiviare, in ciascuna cartella da denominare esclusivamente con lo stesso numero del PDR a cui afferisce l’istanza presentata, la documentazione completa comprovante la sussistenza di ragioni per beneficiare delle previsioni di cui al comma 43.4 o 43.5 del TIVG.
Considerato che l’Autorità ha ritenuto opportuno assicurare alle imprese di distribuzione un tempo adeguato alla gestione dei procedimenti relativi alle istanze di cui ai commi 43.4 e 43.5 del TIVG, con particolare riferimento alle prime iniziative, la CSEA renderà in seguito disponibili le modalità per la rendicontazione straordinaria delle attività svolte nei periodi precedenti l’adozione della deliberazione 513/2017/R/GAS come modificata dalla deliberazione 190/2018/R/GAS (anni 2013 – 2016) ai fini della verifica, ed eventuale conguaglio, degli importi DEF dichiarati.
Per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare l’Ing. Giulia Pistoia (mail: giulia.pistoia@csea.it; tel: 06.32101320) o l’Ing. Alberto Mengoli (mail: alberto.mengoli@csea.it; tel: 06.32101336).
Il Direttore generale
Enrico Antognazza