Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 34/2021/GAS

29 Settembre 2021

Meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità dei servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale a.t. 2019-2020 e aggiornamento aa.tt. precedenti.

La Legge n. 239/04 ha istituito, nell’ambito del settore del gas naturale, il servizio di fornitura di ultima istanza, al fine di assicurare la continuità della fornitura a determinate tipologie di clienti finali, che restino privi del proprio venditore, per mezzo del c.d. “fornitore/i di ultima istanza” (FUI), secondo modalità di erogazione del servizio disciplinate da ARERA nel “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (TIVG).

Nel caso in cui il cliente finale resti privo del proprio venditore e non sia possibile neanche attivare il FUI, l’ARERA, nell’ambito della regolazione del servizio di dispacciamento sulla rete di distribuzione, ha altresì disciplinato il servizio di default, volto ad assicurare la sicurezza del sistema, mediante il bilanciamento dei prelievi sulle reti di distribuzione. Tali servizi sono garantiti dal fornitore del servizio di default distribuzione (FDD), a partire dal 1° giugno 2013 e, per il periodo di riferimento 1° febbraio – 31 maggio 2013, dall’impresa di distribuzione (FDD) o dal fornitore transitorio della distribuzione (FTD, venditore) nei casi di SdD pregresso o SdD tardivo.

Nel loro insieme le attività sopra descritte costituiscono, ai sensi del TIVG, i “servizi di ultima istanza” la cui disciplina prevede specifici meccanismi di reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti il servizio (FUI, FTD e FDD) in conseguenza alla morosità dei clienti.

Alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) è stata affidata la raccolta delle informazioni necessarie alla quantificazione e alla liquidazione degli ammontari dei singoli meccanismi di reintegrazione della morosità.

Con la presente, si mette quindi a disposizione dei soggetti interessati la modulistica utile alla prima quantificazione degli ammontari di morosità relativa:

  • al meccanismo di reintegrazione morosità FUI di cui all’art. 31quinquies del TIVG per l’anno termico 2019-2020;
  • al meccanismo di reintegrazione morosità FDD di cui all’art. 37.1, lettera b) del TIVG per l’anno termico 2019-2020.

La modulistica suddetta prevede, altresì, la raccolta dei dati relativi all’aggiornamento delle informazioni trasmesse per i periodi di reintegrazione già oggetto di precedenti istanze per gli anni termici precedenti.

Al fine della quantificazione degli ammontari di morosità, ciascun soggetto interessato dovrà trasmettere alla CSEA, debitamente compilato, lo specifico file relativo al servizio di ultima istanza svolto, entro il 31 ottobre 2021.

L’invio delle informazioni dovrà avvenire tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: gas@pec.csea.it.

Le comunicazioni inviate tramite PEC devono essere accompagnate da:

  • una autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta la veridicità e la correttezza degli importi dichiarati, debitamente compilata in accordo con quanto riportato nella circolare CSEA n. 34/2019/R/COM, corredata dal documento di identità del rappresentante legale o negoziale [1] dell’impresa;
  • una relazione di una società di revisione legale, ai sensi degli artt. 31 sexies.10, lettera b e 38.11.b del TIVG, che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del “Testo Integrato Unbundling Contabile” (TIUC). Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, trovano applicazione gli artt. 31 sexies e 38 del TIVG.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

In caso di notifica di cessioni di credito in relazione ai meccanismi in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:

  • regolarità in tema di normativa antimafia;
  • regolarità in materia di unbundling;
  • regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
  • regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).

Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato fino alla risoluzione di tali anomalie.

La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ingegner Barbara Froio (barbara.froio@csea.it; tel. +39 06 32101394).

[1] In caso di rappresentante negoziale, allegare apposita procura/delega a firma del legale rappresentante accompagnata dai documenti d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante che ha conferito la procura/delega stessa e del procuratore indicato.

 

Il Direttore generale

Bernardo Pizzetti

 

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