1. Inquadramento normativo e finalità
La CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito denominata anche Cassa) ai sensi dell’art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), è un ente pubblico economico il cui fine è quello di “migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività di servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell’energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informativo e amministrativo”.
In particolare, nel rispetto delle competenze e delle attività affidate agli altri soggetti istituzionali del settore energetico, ai sensi dell’art. 1, comma 5 dello Statuto (approvato con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2016), la CSEA svolge, nei settori dell’energia elettrica, del gas, del sistema idrico ed ambientale, tra le altre: “a) attività di accertamento, verificando la correttezza formale e di merito delle dichiarazioni trasmesse dagli operatori dei settori regolati ed esercitando i regolari poteri di controllo, anche tramite lo svolgimento di ispezioni; b) attività di esazione delle componenti tariffarie e degli oneri di sistema”.
In tale contesto regolatorio, l’attività di esazione degli “oneri generali di sistema” e delle “ulteriori componenti tariffarie” è una delle attività fondamentali svolte dalla CSEA.
La CSEA, nel rispetto delle deliberazioni emanate dall’ARERA, con apposite circolari pubblicate sul sito www.csea.it, indica le modalità operative in base alle quali gli esercenti l’attività di distribuzione dei settori elettrico e gas dichiarano i quantitativi fisici di energia elettrica e gas fatturati nel periodo di riferimento (in genere mese o bimestre) e versano alla Cassa stessa il gettito derivante dall’applicazione degli “oneri generali di sistema” e delle “ulteriori componenti”, nonché dei corrispettivi a copertura dell’attività svolta dagli esercenti la maggior tutela (componenti PCV e PPE).
2. Modalità e tempistiche operative
Al fine di contenere rischi di insolvenza da parte degli operatori dei settori elettrico e gas che non rispettano i termini previsti dalla regolazione di settore per l’invio delle dichiarazioni ed il relativo versamento (art. 41 del TIT, art. 15 e 16 del TIV, art. 69 del RTDG), la CSEA:
- sospende tempestivamente eventuali erogazioni nei confronti dei soggetti inadempienti, ai sensi dell’art. 13, comma 7, lett. a) del proprio Regolamento di amministrazione e contabilità;
- entro i 15 giorni successivi la scadenza del termine di versamento previsto dalla regolazione di riferimento, invia il sollecito ad adempiere alle dichiarazioni;
- entro 90 giorni successivi la scadenza del termine di versamento previsto dalla regolazione di riferimento, predispone e invia alla impresa inadempiente le determinazioni d’ufficio. La comunicazione costituisce intimazione di pagamento.
A decorrere dalla data di ricezione delle determinazioni d’ufficio, l’impresa inadempiente ha 60 giorni per regolarizzare la propria posizione mediante l’invio delle dichiarazioni tramite il portale Data Entry CSEA nel rispetto delle modalità definite dalla Cassa.
Se entro tale termine l’impresa inadempiente non rende la dichiarazione, le determinazioni d’ufficio diventano definitive e soggette ad interessi determinati ai sensi della regolazione di riferimento, con decorrenza dal termine entro cui il versamento relativo alla dichiarazione mancante doveva essere effettuato.
Si precisa che le determinazioni analitiche degli importi relativi al mancato gettito tariffario, in relazione alle inadempienze dichiarative da parte delle imprese, vengono effettuate dalla CSEA sulla base di tecniche di previsione quantitative dei dati fisici (volumi di energia/gas, POD, PDR, etc.), utilizzando ogni informazione disponibile, in un’ottica cautelativa per il sistema e tesa a favorire il rispetto degli adempimenti da parte delle imprese.
In prima analisi la CSEA valuterà se i dati aziendali in suo possesso, acquisiti in occasione di dichiarazioni rese per gli oneri di sistema afferenti a periodi antecedenti (fino a tre anni antecedenti) e/o in relazione ai meccanismi di perequazione, consentono di effettuare le determinazioni d’ufficio. Laddove tali informazioni non fossero disponibili e/o risultino parzialmente incomplete, la Cassa potrà procedere ad acquisire i dati presso altri fonti (ARERA, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Acquirente Unico, Camera di Commercio, etc.) e, ove lo ritenga necessario, per il tramite di ispezioni effettuate presso la sede dell’impresa inadempiente. Al fine di limitare possibili sottostime e prevenire indebiti vantaggi per l’operatore a danno del sistema, i dati fisici determinati sulla base di tecniche di previsione quantitative, saranno incrementati del 30%. Tale maggiorazione non produce effetti se, entro 60 giorni dalla data di ricezione delle determinazioni d’ufficio, l’impresa inadempiente regolarizza la propria posizione mediante l’invio delle dichiarazioni tramite il portale Data Entry CSEA.
Nel caso in cui l’inadempienza dell’impresa dovesse estendersi ad archi temporali superiori all’anno, le determinazioni analitiche potranno essere effettuate prendendo a riferimento le dichiarazioni d’ufficio elaborate negli anni precedenti.
La CSEA, qualora dovesse acquisire nuove informazioni/dati da altri Enti e/o raccolte, si riserva comunque la possibilità di rivedere/rettificare le dichiarazioni di ufficio già comunicate.
3. Decorrenza
La presente circolare troverà applicazione a decorrere dal 1° dicembre 2019.
4. Contatti
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare Luciano Ortoleva (indirizzo e-mail luciano.ortoleva@csea.it ; tel.: +39 06 32101331).