Deliberazione AEEGSI 473/2013/R/GAS – integrazione alle disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016
L’AEEGSI, con deliberazione 473/2013/R/GAS, ha integrato l’allegato A alla deliberazione 191/2013/R/GAS.
In particolare ha stabilito che, sia le imprese distributrici sia le imprese di trasporto, a partire dal 2014:
- determinano (entro il 28 febbraio di ogni anno), sulla base dei dati in proprio possesso e delle comunicazioni ricevute, il numero dei punti di riconsegna assicurati connessi agli impianti di distribuzione e alla rete di trasporto gestiti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente e gli importi da addebitare ai rispettivi utenti;
- fatturano gli importi cui alla lettera a) agli utenti del proprio servizio e comunicano tali informazioni a CCSE;
- versano (entro il 30 aprile di ogni anno) alla CCSE gli importi di cui alla lettera a).
La componente a copertura dei costi dell’assicurazione è determinata dal prodotto:
AGi = Pi x Cp
dove:
AGi è la componente annua a copertura dei costi dell’assicurazione per l’utente i-esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto;
Pi è il numero dei punti di riconsegna assicurati, direttamente o indirettamente forniti dall’utente i-esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto, alla data del 31 dicembre dell’anno considerato;
Cp è il costo per punto di riconsegna assicurato, pari a 0,65 euro/anno.
Le imprese distributrici e le imprese di trasporto addebitano o accreditano agli utenti del servizio gli eventuali conguagli dovuti a rettifiche del valore Pi entro il 31 ottobre. In caso di rettifiche che impattino sull’importo complessivamente dovuto alla CCSE, i conseguenti conguagli sono regolati entro il medesimo termine (v. Chiarimento: assicurazione clienti finali pubblicato sul sito dell’AEEGSI in data 22 gennaio 2014).
L’Autorità, entro il 30 settembre di ogni anno, può aggiornare il valore di Cp in base alle informazioni trasmesse dalla CCSE sulla situazione del Conto assicurazione e alle esigenze di gettito.
Per quanto riguarda i dati da dichiarare nel Dataentry gas, sia le imprese di distribuzione sia quelle del trasporto dovranno compilare la sezione “Anno Precedente” secondo le modalità di cui alla delibera AEEGSI ARG/GAS 79/10 (in sostanza il conguaglio 2013 deve essere regolato in base al meccanismo di calcolo prima vigente). Nella sezione “Anno Corrente”, invece, dovranno inserire i dati in base al nuovo regime, ossia il numero dei punti di riconsegna assicurati alla data del 31 dicembre 2013 (con esclusione della sola autotrazione).
La CCSE sta provvedendo ad aggiornare il Dataentry gas con le nuove disposizioni emanate dall’AEEGSI con la delibera in oggetto.
Come già comunicato con circolare n.10/2013/ELT/GAS/IDR, si ricorda a tutti gli operatori del settore gas interessati ad adempimenti nei confronti della CCSE e non ancora accreditati sul portale della CCSE che, a partire dal 22 Aprile 2013, sono tenuti a registrarsi all’Anagrafica Operatori CCSE accedendo al link www.ccse.cc/Anagrafica.
Gli uffici della Cassa sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
Il Direttore generale
Alfredo Macchiati