Con la deliberazione 438/2013/R/GAS l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito Autorità o AEEGSI) ha approvato la RTRG e in particolare ha:
- istituito il “Conto costi di ripristino rigassificazione”;
- introdotto il corrispettivo unitario per la copertura dei costi di rispristino Crs;
- riformulato il calcolo del fattore di copertura dei ricavi (FCLt).
Per quanto sub 1) e 2)
L’art. 15 della RTRG dispone l’istituzione presso la Cassa conguaglio del “Conto costi di ripristino rigassificazione”, con la finalità di raccogliere il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo Crs agli utenti del servizio di rigassificazione. Il comma 2 dell’art. 15 prevede che le imprese di rigassificazione versino a Cassa i ricavi derivanti dall’applicazione del corrispettivo Crs entro 4 mesi dalla conclusione di ciascun anno.
In considerazione di quanto disposto dall’Autorità, le imprese di rigassificazione sono tenute a versare a Cassa, entro il 30 aprile di ogni anno “t”, il gettito raccolto con la componente Crs relativo all’anno “t-1”. A tal fine i soggetti obbligati devono dare comunicazione alla Cassa dell’ammontare dei ricavi che sono obbligati a versare e, successivamente, a provvedere al pagamento tramite bollettino MAV che verrà loro fornito da Cassa.
Secondo quanto stabilito dall’Autorità all’art. 15.3 dell’RTRG, Cassa conguaglio manterrà separata evidenza delle somme accantonate per ciascun terminale di rigassificazione e provvederà ad erogare le spettanze relative ai costi di ripristino, a valere sul relativo conto, secondo le disposizioni dell’art. 16 dell’RTRG.
L’art. 16 dell’RTRG prevede che le imprese di rigassificazione, entro un anno dal completamento delle attività di rispristino, inviino all’AEEGSI la documentazione attestante i costi sostenuti, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta all’albo speciale. L’AEEGSI entro 90 giorni si pronuncia in merito al riconoscimento dei costi di ripristino. In caso di pronuncia favorevole, la Cassa, entro ulteriori 60 giorni, versa all’impresa di rigassificazione un importo pari al valore minimo tra i costi sostenuti e i fondi per il ripristino del sito accontonati sul relativo conto.
Si ricorda che le modalità e le tempistiche di versamento della componente Crs sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni contenute nelle deliberazioni dell’Autorità, dal Regolamento Erogazioni e Versamenti (REV) di Cassa.
Per quanto sub 3)
L’art. 18 della RTRG indica le modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi (FCL) di cui all’allegato A alla presente.
L’art. 20 della RTRG indica le modalità di erogazione delle spettanze del suddetto fattore. L’impresa di rigassificazione titolare del FCLt entro 4 mesi dalla conclusione di ciascun anno “t” del periodo di regolazione, comunica a Cassa e all’AEEGSI l’ammontare del FCLt. L’AEEGSI, entro i successivi 30 giorni, comunica a Cassa il nulla osta all’erogazione delle spettanze relative al FCLt.
La Cassa effettua l’erogazione delle spettanze entro 30 giorni dal ricevimento del nulla osta.
Per informazioni: Scalia Rosalia
Tel: 06-32101349 – Email: scalia.rosalia@ccse.cc
ll Direttore Generale
Andrea Ripa di Meana