Dichiarazione corrispettivo unitario variabile pro forma CVAPG di cui all’art. 30 della RTTG come modificato dalla delibera 139/2023/R/gas
Inquadramento normativo e finalità
Con la deliberazione 139/2023/R/gas del 04 Aprile 2023 che fissa i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (2024-2027), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto, con riferimento al periodo di competenza dal 1° gennaio 2024, il corrispettivo unitario variabile pro forma CVAPG, determinato come rapporto tra la componente RTAPG a copertura di autoconsumi, perdite di rete e Gas Non Contabilizzato, e i volumi di riferimento per la determinazione del corrispettivo CVU (articolo 30, comma 30.1 lett.b) della RTTG).
All’articolo 33 comma 33.1 della RTTG, l’ARERA stabilisce che le imprese di trasporto provvedono a versare a CSEA, sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas”, secondo le medesime tempistiche di cui all’art. 42 comma 42.1, dunque, con cadenza mensile ed entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione, il gettito determinato sulla base del corrispettivo pro forma CVAPG applicato ai quantitativi prelevati dalla rete.
Modalità e tempistiche di trasmissione dati alla CSEA
Per ciascun mese in cui le imprese di trasporto provvedono a fatturare il sopracitato corrispettivo unitario variabile pro forma CVAPG (art.30 comma 30.1 lett.b) della RTTG), le stesse sono tenute, attraverso il proprio account sul Data Entry Gas, a:
- trasmettere alla CSEA l’istanza contenente la rendicontazione dei volumi oggetto di fatturazione nel mese “m” di riferimento (mese di emissione fattura) entro il 5° giorno del secondo mese successivo al mese “m”;
- versare alla CSEA il relativo gettito entro il 15° giorno del secondo mese successivo al mese “m” di riferimento.
Tutte le istanze riferite alle dichiarazioni del Corrispettivo CVAPG saranno rese a CSEA ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.
Contatti
Per qualsiasi informazione di natura procedurale è possibile contattare i seguenti recapiti:
- Alessandro Torti (+39 335.5771368; alessandro.torti@csea.it);
- Davide Addari (+39 366.6339687; davide.addari@csea.it).
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti