Modalità per la presentazione dell’istanza di partecipazione al Meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento – Art. 10 Delibera ARERA 249/2012/R/gas e ss.mm.ii. – prima sessione di reintegrazione Ottobre 2021 – Marzo 2022, Anno Termico 2021-2022
Inquadramento normativo e finalità
Con la delibera 249/2012/R/gas, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha disciplinato il c.d. Servizio di Default Trasporto (di seguito SdDT), finalizzato a garantire il bilanciamento fisico ed economico sulla rete di trasporto del gas, in relazione ai prelievi diretti che si verificano su punti di riconsegna (PdR) di tale rete che risultino privi del relativo utente del bilanciamento, responsabile dei medesimi prelievi.
Secondo la regolazione vigente, il SdDT è erogato dall’impresa maggiore di trasporto (Snam Rete Gas), in qualità di responsabile del bilanciamento sulla rete. La medesima Snam Rete Gas ha, in alternativa, la facoltà di individuare, mediante procedura ad evidenza pubblica, uno o più Fornitori Transitori (imprese di vendita, nel seguito anche “FTT”) che si impegnino ad assumere la qualifica di utente del bilanciamento, con riferimento ai PdR ed ai relativi prelievi, per i quali dovrebbe essere attivato il SdDT. Relativamente all’anno termico 2021-2022, Snam Rete Gas ha proseguito con l’erogazione diretta del servizio di default trasporto.
La disciplina del sistema di trasporto del gas prevede un meccanismo di reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti l’attività del SdDT, in conseguenza della morosità dei clienti che usufruiscono di tale servizio (clienti finali ovvero utenti della distribuzione).
Tale meccanismo, denominato “Meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento”, introdotto dalla delibera ARERA 363/2012/R/gas per gli FTT e successivamente esteso all’impresa maggiore di trasporto dalla delibera ARERA 466/2016/R/gas, affida alla CSEA la quantificazione e la liquidazione, per ciascun soggetto interessato, degli ammontari di morosità, per ciascuna sessione di reintegrazione semestrale dell’anno termico, ponendoli a carico del “Conto oneri per il servizio di default trasporto” (UG3FT).
Nell’anno termico 2021-2022, l’aumento dei volumi destinato a tale servizio congiuntamente all’incremento del livello dei prezzi, nonché l’aumento del livello dei mancati pagamenti, hanno comportato rilevanti impatti sulle necessità finanziarie dei soggetti che erogano i servizi di ultima istanza. Con l’obiettivo di mitigare queste criticità nell’ambito dell’erogazione del SdDT, in applicazione alla deliberazione 639/2022/R/gas del 29 novembre 2022, la CSEA ha erogato (art.1) a Snam Rete Gas un importo di 400 milioni di euro utilizzando le disponibilità del Conto oneri per il servizio di default trasporto, a titolo di acconto rispetto al meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento di cui all’Art. 10 della deliberazione 249/2012/R/gas;
Successivamente, ARERA, con delibera 138/2023/R/gas del 30 marzo 2023, ha disciplinato le modalità di restituzione dell’anticipo degli importi relativi ai meccanismi di reintegrazione per morosità per il servizio di Default Trasporto. Nello specifico si prevede che gli anticipi erogati da CSEA ai sensi della deliberazione 639/2022/R/gas siano restituiti dall’impresa maggiore di trasporto nell’ambito del Meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento di cui all’art. 10 della deliberazione 249/2012/R/gas:
- nell’ambito della prima sessione di reintegrazione prevista nell’anno 2023 per il SdD Trasporto, fino a concorrenza all’ammontare di morosità ASdT di cui al comma 10.1, lettera b) della deliberazione 249/2012/R/gas, se questo risulti positivo, o interamente se l’ASdT risulti negativo;
- la restante parte della somma anticipata nell’ambito della seconda sessione di reintegrazione prevista nell’anno 2023 per il SdD Trasporto.
La trasmissione dell’istanza relativa al meccanismo in oggetto, per la sessione di reintegrazione ottobre 2021-marzo 2022 dell’a.t. 2021-2022 dovrà avvenire, per l’impresa maggiore di trasporto, mezzo apposito portale informatico disponibile sul Data Entry Gas.
Modalità di trasmissione dati alla CSEA
Sul Data Entry Gas (https://dataentrygas.csea.it/DataEntryGas/login.html), la CSEA ha predisposto, ai sensi degli artt. 10bis.1 della delibera 249/2012/R/gas e 4.2 della delibera 363/2012/R/gas, una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare relativo al “Meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento”.
Con cadenza semestrale, l’impresa maggiore di trasporto, attraverso il proprio account sul Data Entry Gas, dovrà:
- compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”, trasmettendo le informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare della morosità di cui al comma 10.2. della delibera 249/2012/R/gas (cfr. art. 10bis.2 della delibera 249/2012/R/gas);
- effettuare l’upload del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente;
- effettuare l’upload di un file/lettera di accompagnamento contenente note esplicative ai dati trasmessi al fine di consentire alla CSEA una corretta interpretazione degli stessi.
Inoltre, con cadenza annuale, l’impresa dovrà effettuare l’upload della relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del Testo Integrato Unbundling Contabile (TIUC), secondo quanto previsto dall’art. 4.10 lettera b) della delibera 363/2012/R/gas;
Tutte le istanze saranno rese a CSEA ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.
Tempistiche
Ai sensi dell’art. 10bis.1 della delibera 249/2012/R/gas e dell’art. 4.2 della delibera 363/2012/R/gas, l’impresa maggiore di trasporto è tenuta a comunicare alla CSEA, entro l’ultimo giorno lavorativo del tredicesimo mese successivo al termine di ciascuna sessione di reintegrazione, le informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di morosità.
Pertanto, relativamente alla prima sessione dell’anno termico 2021-2022 (ottobre 2021- marzo 2022), ricadendo tale termine in un giorno di festività, l’istanza dovrà essere trasmessa alla CSEA entro il 2 maggio 2023.
A seguito del ricevimento dell’istanza, secondo quanto disposto dagli art. 4.4 e 4.5 della delibera 363/2012/R/gas:
- la CSEA provvede a comunicare all’impresa maggiore di trasporto e all’Autorità l’ammontare di morosità calcolato entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo al termine per l’invio della comunicazione;
- l’impresa maggiore di trasporto provvede al versamento di competenza, se dovuto, alla CSEA, oppure la CSEA liquida le eventuali partite, entro l’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al termine per l’invio della comunicazione.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del Meccanismo
In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:
- regolarità in tema di normativa antimafia;
- regolarità in materia di unbundling;
- regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
- regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).
Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato fino alla risoluzione di tali anomalie.
La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal Codice civile.
Il cedente è tenuto a informare espressamente il cessionario dei suddetti controlli e che in caso di irregolarità riscontrate dalla CSEA nei confronti del cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato, dando atto di tale informativa nella notifica della cessione.
Si precisa infine che, nel caso in cui l’atto di cessione del credito sia notificato in data successiva rispetto al provvedimento di autorizzazione all’erogazione della CSEA, non si potrà dare seguito al pagamento, in favore del cessionario, fino al nuovo provvedimento di autorizzazione all’erogazione, da emettersi nel rispetto delle norme ordinamentali interne della CSEA.
Contatti
Per qualsiasi informazione di natura procedurale è possibile contattare il seguente recapito:
- Davide Addari (cell.: +39 366 6339687; e-mail: davide.addari@csea.it).
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti