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CIRCOLARE N. 31/2023/GAS

30 Giugno 2023

Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura del gas naturale – ANNO 2022

L’art. 48.3 della RTDG (Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Allegato A alla deliberazione ARERA 570/2019/R/GAS e s.m.i.), dispone che la CSEA (di seguito anche Cassa) quantifichi annualmente i saldi di perequazione in materia di:

  • ricavi relativi al servizio di distribuzione (art. 45 della RTDG);
  • costi relativi al servizio di misura (art. 46 della RTDG).

Tali norme si applicano a tutte le imprese di distribuzione di gas naturale.

Con le deliberazioni 620/2021/R/GAS e 194/2022/R/GAS, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha pubblicato gli importi di perequazione bimestrale d’acconto per l’anno 2022 relativi al servizio di distribuzione del gas naturale di cui all’art. 47 della RTDG, che saranno considerati nelle determinazioni a saldo di cui alla presente circolare.

In ottemperanza a quanto premesso, la Cassa, ai sensi dell’art. 48.4 della RTDG, ha aggiornato il data entry di perequazione gas raggiungibile dall’apposita sezione dedicata sul sito istituzionale della Cassa (https://www.csea.it/) attraverso il quale le imprese, a partire dal 1° luglio 2023, sono tenute a dichiarare i dati relativi all’anno 2022 entro il 31 luglio 2023.

In allegato si riporta un manuale operativo di ausilio all’uso del predetto data entry.

Contestualmente ai dati necessari alla quantificazione dell’elemento DEF relativo all’anno 2022 di cui all’art. 45 della RTDG, dovranno essere trasmesse le informazioni necessarie al ricalcolo del suddetto elemento relativo agli anni 2017 – 2021. Si chiarisce che, relativamente agli anni dal 2017 al 2021, anche qualora non vi fossero variazioni, l’impresa è comunque tenuta a fornire le informazioni già trasmesse in occasione della raccolta dati RTDG 2021.

Relativamente alle modalità di rendicontazione dei dati necessari alla quantificazione dell’elemento DEF per l’anno 2022, ove previsto, tutta la documentazione di cui all’art. 43.11 lettera c) del TIVG (Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane – Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 e s.m.i.) dovrà essere inviata entro il 31 luglio 2023 tramite un’area cloud predisposta dalla CSEA, il cui link, unitamente alle credenziali di accesso e alle istruzioni per la trasmissione della predetta documentazione, sarà comunicato dalla CSEA a seguito di richiesta di accesso  da parte delle imprese interessate inviata all’indirizzo: perequazioni@pec.csea.it e p.c. all’indirizzo carmela.autiero@csea.it.

Nella suddetta area cloud, le imprese interessate dovranno archiviare, in ciascuna cartella da denominare esclusivamente con lo stesso numero del PdR a cui afferisce l’istanza presentata, la documentazione completa, comprovante la sussistenza di ragioni per beneficiare delle previsioni di cui al comma 43.4 o 43.5 del TIVG.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:

  • regolarità in tema di normativa antimafia;
  • regolarità in materia di unbundling;
  • regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
  • regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).

Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato.

La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.

Il cedente è tenuto a informare espressamente il cessionario dei suddetti controlli e che in caso di irregolarità riscontrate dalla CSEA nei confronti del cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato, dando atto di tale informativa nella notifica della cessione.

Si precisa che, nel caso in cui l’atto di cessione del credito sia notificato in data successiva rispetto al provvedimento di autorizzazione all’erogazione della CSEA, non si potrà dare seguito al pagamento, in favore del cessionario, fino al nuovo provvedimento di autorizzazione all’erogazione, da emettersi nel rispetto delle norme ordinamentali interne della CSEA.

Contatti

Per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare la Dott.ssa Carmela Autiero (e-mail: carmela.autiero@csea.it; tel.: +39 366 6155653).

 

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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