Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 38/2022/GAS

3 Ottobre 2022

Meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento del servizio di default trasporto – Art. 10 Delibera ARERA 249/2012/R/gas e ss.mm.ii – seconda sessione di reintegrazione Aprile 2021 – Settembre 2021, Anno Termico 2020-2021

Inquadramento normativo e finalità

Con la delibera 249/2012/R/gas, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha disciplinato il c.d. Servizio di Default Trasporto (di seguito SdDT), finalizzato a garantire il bilanciamento fisico ed economico sulla rete di trasporto del gas, in relazione ai prelievi diretti che si verificano su punti di riconsegna (PdR) di tale rete che risultano privi del relativo utente del bilanciamento responsabile dei medesimi prelievi.

Secondo la regolazione vigente, il SdDT è erogato dall’impresa maggiore di trasporto (Snam Rete Gas), in qualità di responsabile del bilanciamento sulla rete. La medesima Snam Rete Gas ha, in alternativa, la facoltà di individuare, mediante procedura ad evidenza pubblica, uno o più Fornitori Transitori (imprese di vendita, nel seguito anche “FTT”) che si impegnino ad assumere la qualifica di utente del bilanciamento, con riferimento ai PdR ed ai relativi prelievi, per i quali dovrebbe essere attivato il SdDT. Relativamente all’anno termico 2020-2021, Snam Rete Gas ha proseguito con l’erogazione diretta del servizio di default trasporto.

La disciplina del sistema di trasporto del gas prevede un meccanismo di reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti l’attività del SdDT, in conseguenza della morosità dei clienti che usufruiscono di tale servizio (clienti finali ovvero utenti della distribuzione).

Tale meccanismo, denominato “Meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento”, introdotto dalla delibera ARERA 363/2012/R/gas per gli FTT e successivamente esteso all’impresa maggiore di trasporto dalla delibera ARERA 466/2016/R/gas, affida alla CSEA la quantificazione e la liquidazione, per ciascun soggetto interessato, degli ammontari di morosità, per ciascuna sessione di reintegrazione semestrale dell’anno termico, ponendoli a carico del “Conto oneri per il servizio di default trasporto” (UG3FT).

Con la presente circolare, si informa l’impresa maggiore di trasporto che la CSEA ha provveduto ad implementare un apposito portale informatico da utilizzare per la trasmissione dell’istanza relativa al meccanismo in oggetto, di cui all’art. 10 della deliberazione 249/2012/R/gas, per la sessione di reintegrazione aprile 2021-settembre 2021 dell’a.t. 2020-2021.

Modalità di trasmissione dati alla CSEA

Sul Data Entry Gas (https://dataentrygas.csea.it/DataEntryGas/login.html), la CSEA ha predisposto, ai sensi degli artt. 10bis.1 della delibera 249/2012/R/gas e 4.2 della delibera 363/2012/R/gas, una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare relativo al “Meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento”.

A partire dal mese di Aprile 2022, con cadenza semestrale, l’impresa maggiore di trasporto, attraverso il proprio account sul Data Entry Gas, dovrà:

  • compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”, trasmettendo le informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare della morosità di cui al comma 10.2. della delibera 249/2012/R/gas (cfr. art. 10bis.2 della delibera 249/2012/R/gas);
  • effettuare annualmente l’upload della relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del Testo Integrato Unbundling Contabile (TIUC), secondo quanto previsto dall’art .4.10 lettera b) della delibera 363/2012/R/gas;
  • effettuare l’upload del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente;
  • effettuare l’upload di un file/lettera di accompagnamento contenente note esplicative ai dati trasmessi al fine di consentire alla CSEA una corretta interpretazione degli stessi.

Tutte le istanze saranno rese a CSEA ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Tempistiche

Ai sensi dell’art. 10bis.1 della delibera 249/2012/R/gas e dell’art. 4.2 della delibera 363/2012/R/gas, l’impresa maggiore di trasporto è tenuta a comunicare alla CSEA, entro l’ultimo giorno lavorativo del tredicesimo mese successivo al termine di ciascuna sessione di reintegrazione, le informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di morosità. Pertanto, relativamente alla seconda sessione dell’anno termico 2020-2021 (aprile 2021-settembre 2021), l’istanza dovrà essere trasmessa alla CSEA entro il 31 ottobre 2022.

A seguito del ricevimento dell’istanza, secondo quanto disposto dagli art. 4.4 e 4.5 della delibera 363/2012/R/gas:

  • la CSEA provvede a comunicare all’impresa maggiore di trasporto e all’Autorità l’ammontare di morosità calcolato entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo al termine per l’invio della comunicazione (30 novembre 2022);
  • l’impresa maggiore di trasporto provvede al versamento di competenza, se dovuto, alla CSEA, oppure la CSEA liquida le eventuali partite, entro l’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al termine per l’invio della comunicazione (31 dicembre 2022).

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del Meccanismo

In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al Meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:

  • regolarità in tema di normativa antimafia;
  • regolarità in materia di unbundling;
  • regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
  • regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).

Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato.

La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal Codice civile.

Il cedente è tenuto ad informare espressamente il cessionario dei suddetti controlli e del conseguente blocco del pagamento in caso di irregolarità riscontrate dalla CSEA nei confronti del cedente e/o del cessionario, dando atto di tale informativa nella notifica della cessione.

Contatti

Per qualsiasi informazione di natura procedurale è possibile contattare i seguenti recapiti:

Dott.ssa Arianna Poletti Quaglia (Tel. +39 06 32101395 – Cell. +39 335 8432864; indirizzo e-mail: arianna.polettiquaglia@csea.it).

Il Direttore generale

Bernardo Pizzetti

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