MODALITA’ APPLICATIVE PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE ALL’ART. 11.1 DELLA DELIBERAZIONE ARERA 462/2022/R/COM IN MATERIA DI ANTICIPAZIONE DELLE TEMPISTICHE DI ESAZIONE/EROGAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE AL BONUS GAS E ALLA COMPONENTE UG2, CON RIGUARDO AL BIMESTRE DI FATTURAZIONE NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, A PARZIALE REVISIONE DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE 47/2022/GAS
Inquadramento normativo e finalità
La CSEA ha pubblicato in data 1° dicembre 2022 la Circolare CSEA N. 47/2022/GAS, nella quale sono state indicate, alle imprese di distribuzione interessate, le modalità operative per l’invio delle dichiarazioni bimestrali per i periodi di fatturazione novembre-dicembre 2022, in attuazione alle disposizioni di cui all’art.11 delle delibera 462/2022, in tema di erogazioni “anticipate” per gli importi di bonus gas ed afferenti la componente UG2, in deroga a quanto previsto dalla RTDG e dal comma 2.4 della deliberazione 148/2022/R/gas.
A tale riguardo, tramite la presente circolare, si indicano alle imprese di distribuzione del settore gas:
- le modalità operative per procedere con la rettifica delle dichiarazioni relative al bimestre novembre – dicembre 2022, con riguardo alle imprese che abbiano necessità di integrare i dati relativi agli eventuali volumi fatturati nel bimestre di riferimento, non precedentemente inseriti nella dichiarazione inviata alla CSEA;
- il nuovo termine per l’invio della dichiarazione bimestrale novembre – dicembre 2022 (o della sua rettifica), affinché le relative erogazioni possano essere effettuate entro fine gennaio 2023, a parziale modifica di quanto disciplinato dalla citata circolare 47/2022/GAS.
Modalità e tempistiche di trasmissione dati alla CSEA e di regolazione economica
Con riferimento alle imprese che abbiano necessità di effettuare una rettifica, circa i dati dichiarati ai sensi della circolare N. 47/2022/GAS, relativamente ai nuovi volumi fatturati nel bimestre novembre – dicembre 2022 (che non sono riuscite a rendicontare alla data di invio della dichiarazione nel corso del mese di dicembre), si segnala che le imprese stesse dovranno procedere ad inviare apposita richiesta di rettifica tramite il Data Entry Gas ed in particolare:
- accedere alla sezione “rettifiche”;
- selezionare l’anno “2022”, il tipo periodo “bimestrale”, il periodo “novembre – dicembre”;
- compilare una breve nota descrittiva (a titolo di esempio non esaustivo: “necessità di inserire i nuovi volumi fatturati nel bimestre, precedentemente non dichiarati”);
- inviare la richiesta mediante il tasto “Effettua richiesta”.
Gli operatori della CSEA provvederanno ad accettare la richiesta di rettifica inviata dalle imprese e, successivamente, l’impresa potrà compilare la rettifica.
La rettifica dovrà essere compilata inserendo tutti i volumi fatturati nell’intero bimestre novembre – dicembre 2022. All’interno della rettifica sono già presenti i modelli che sono stati precedentemente inseriti dall’impresa per il primo invio della dichiarazione (in modalità editabile): tali dati devono essere integrati, aggiungendo anche i nuovi volumi fatturati. Sarà poi necessario generare il riepilogativo, inserire al suo interno il file csv del bonus relativo all’intero ammontare di bonus fatturato nei mesi di novembre e dicembre 2022 e il file CMOR.
Gli importi economici del riepilogativo in rettifica verranno determinati per differenza con quelli del precedente invio: pertanto, per ciascuna componente, gli importi “contabilizzati” della rettifica risulteranno corrispondenti all’importo da versare (>0) o da incassare (<0), relativamente ai nuovi dati inseriti.
Per quanto riguarda le tempistiche di erogazione da parte della CSEA relativamente alle componenti UG2C e GS/bonus gas, si segnala quanto segue:
- le erogazioni relative agli importi economici risultanti dalle dichiarazioni (o dalle rettifiche) relative al bimestre novembre – dicembre 2022, giunte alla CSEA entro il termine del 13 gennaio 2023, verranno effettuate entro il termine del mese di gennaio 2023;
- la disposizione di cui al precedente punto annulla e sostituisce il termine del 10 gennaio 2023 di cui alla circolare N. 47/2022/GAS;
- per le imprese che non hanno rispettato i succitati termini di invio delle dichiarazioni, non potranno essere rispettate le relative tempistiche di erogazione
Si precisa che per le imprese che hanno già provveduto all’invio in prima istanza della dichiarazione del bimestre novembre-dicembre 2022 entro il termine del 13 dicembre, le relative erogazioni verranno eseguite, previa istruttoria della CSEA, entro i termini stabiliti nella circolare N. 47/2022/GAS.
Le tempistiche di esazione delle partite a debito degli operatori rimarranno quelle ordinarie previste dalla regolazione vigente, a prescindere dalla data di invio della dichiarazione.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del Meccanismo
In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al Meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:
- regolarità in tema di normativa antimafia;
- regolarità in materia di unbundling;
- regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
- regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).
Se, dall’esecuzione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato.
La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal Codice civile.
Il cedente è tenuto ad informare espressamente il cessionario dei suddetti controlli e del conseguente blocco del pagamento in caso di irregolarità riscontrate dalla CSEA nei loro confronti, dando atto di tale informativa nella notifica della cessione. Si precisa che, nel caso in cui l’atto di cessione del credito sia notificato in data successiva rispetto al provvedimento di autorizzazione all’erogazione della CSEA, non si potrà dare seguito al pagamento, in favore del cessionario, fino al nuovo provvedimento di autorizzazione all’erogazione, da emettersi nel rispetto delle norme ordinamentali interne della CSEA.
Contatti
Per qualsiasi informazione di natura procedurale è possibile contattare i seguenti recapiti:
Dott.ssa Arianna Poletti Quaglia (arianna.polettiquaglia@csea.it; tel. +39 3358432864), Ing. Chiara Della Corte (chiara.dellacorte@csea.it ; tel. +39 3316954904), Dott. Jacopo Bottone (jacopo.bottone@csea.it; tel. +39 3666155668).
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti