Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 43/2022/GAS

24 Ottobre 2022

Modalita’ applicative per l’attuazione delle disposizioni contenute all’art. 11.1 della deliberazione ARERA 462/2022/r/com in materia di esazione/erogazione delle partite relative al bonus gas e alla componente UG2

Inquadramento normativo e finalità

A partire dal 2021 si è verificato uno scenario di forte rialzo dei prezzi delle commodities energetiche, sia a livello nazionale che internazionale, ulteriormente acuito dal conflitto russo-ucraino. In relazione a ciò, ed al fine di mitigare l’impatto sui clienti finali, l’Autorità ha adottato misure straordinarie in relazione ai settori elettrico e gas (azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema e introduzione di bonus integrativi) in occasione degli aggiornamenti tariffari dal III trimestre 2021, rese possibili dalle disposizioni di legge che hanno, tra l’altro, previsto il trasferimento a CSEA delle risorse economiche necessarie per far fronte a tali misure, a valere sul Bilancio dello Stato.

Successivamente, al fine di mitigare il costo della materia energia per i clienti finali con consumi fino a 5.000 smc, con la delibera 148/2022/R/gas l’Autorità ha introdotto una nuova componente (UG2c parte II), in vigore a partire dal 1° aprile 2022. Il valore negativo dell’UG2c parte II è stato poi incrementato (in valore assoluto) a partire dal 1° luglio 2022, con conseguente incremento dell’effetto di mitigazione del costo in bolletta per gli utenti finali.

In considerazione del fatto che:

  1. le tempistiche ordinarie di esazione degli oneri di sistema ai sensi della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (All. A alla del. 570/2019/R/gas, RTDG), prevedono che l’impresa di distribuzione versi le partite a debito entro 60 giorni dalla fine del bimestre, e che la CSEA eroghi, in relazione alla differenza tra il gettito derivante dall’applicazione della componente GS e le compensazioni complessivamente riconosciute di bonus gas, le partite a credito a 90 giorni dalla fine del bimestre,
  2. per il periodo di applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’elemento UG2c, come introdotta dalla del. 148/2022/R/gas, le imprese distributrici versano o ricevono alla/dalla Cassa gli importi derivanti dall’applicazione della componente UG2 entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, come previsto dal comma 2.4 della medesima del. 148/2022/R/gas,

si sono verificate crescenti difficoltà di natura finanziaria da parte delle imprese di distribuzione in relazione agli importi da riconoscere ai propri utenti per le succitate partite di bonus gas e della componente straordinaria di UG2c, tenuto conto anche dell’annullamento della quasi totalità delle aliquote degli oneri generali.

Tutto quanto sopra considerato, con la delibera 462/2022/R/com l’Autorità ha:

  • confermato, con l’art.6 della delibera, l’applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2022 dei valori per gli elementi UG2c e UG2k già applicati a partire dal 1° luglio 2022,
  • previsto, con l’art.7 della delibera, con riferimento al periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2022, l’applicazione di bonus integrativi i cui ammontari si sommano al bonus base,
  • all’art.11 della delibera, dato mandato alla CSEA di definire con urgenza ed in deroga a quanto previsto dalla RTDG e dalla delibera 148/2022/R/gas, modalità operative provvisorie che consentano di anticipare le tempistiche di esazione/erogazione delle partite relative al bonus gas ed alla componente UG2, allineando per quanto possibile tali tempistiche a quelle previste al comma 10.1 della delibera in relazione alle componenti di cui alla RTTG.

Modalità e tempistiche di trasmissione dati alla CSEA e di regolazione economica

In virtù di quanto disposto dall’art.11, comma 1, della citata del.462/2022/R/com, con la presente circolare si forniscono alle imprese di distribuzione del settore gas le modalità e le tempistiche da applicare per l’invio alla CSEA delle dichiarazioni bimestrali relative ai periodi di fatturazione settembre-ottobre e novembre-dicembre 2022.

  • Per il bimestre settembre-ottobre 2022, le imprese potranno inviare alla CSEA entro il termine del 10 novembre 2022 la dichiarazione relativa ai volumi fatturati nel bimestre di riferimento. Qualora l’impresa non avesse a disposizione tutti i dati di fatturato del bimestre a tale data, la dichiarazione potrà essere fatta con i dati disponibili e poi utilmente essere integrata con i volumi che non erano stati precedentemente inseriti, utilizzando lo strumento della richiesta di rettifica, secondo le prassi consolidate. L’invio della rettifica potrà essere effettuato entro il 5 dicembre 2022.
  • Per il bimestre novembre-dicembre 2022, le imprese potranno inviare alla CSEA entro il termine del 10 gennaio 2023 la dichiarazione relativa ai volumi fatturati nel bimestre di riferimento. Qualora l’impresa non avesse a disposizione tutti i dati di fatturato del bimestre a tale data, la dichiarazione potrà essere fatta con i dati disponibili e poi utilmente essere integrata con i volumi che non erano stati precedentemente inseriti, utilizzando lo strumento della richiesta di rettifica, secondo le prassi consolidate. L’invio della rettifica potrà essere effettuato entro il 5 febbraio 2023.

Con riferimento alle tempistiche di erogazione da parte della CSEA relativamente alle componenti UG2C e GS/bonus gas:

  • Per il bimestre settembre-ottobre 2022, per le imprese che avranno rispettato il termine di invio della dichiarazione del 10 novembre 2022, le relative erogazioni verranno effettuate, previa istruttoria da parte di CSEA, entro la fine del mese di novembre 2022. Le erogazioni relative alle eventuali rettifiche del medesimo bimestre giunte alla CSEA entro il termine del 5 dicembre 2022, verranno effettuate entro il termine del mese di dicembre 2022. Diversamente, per le imprese che non hanno rispettato i succitati termini di invio delle dichiarazioni, i relativi termini di erogazione non potranno essere rispettati
  • Per il bimestre novembre-dicembre 2022, per le imprese che avranno rispettato il termine di invio della dichiarazione del 10 gennaio 2023, le relative erogazioni verranno effettuate, previa istruttoria da parte di CSEA, entro la fine del mese di gennaio 2023. Le erogazioni relative alle eventuali rettifiche del medesimo bimestre giunte alla CSEA entro il termine del 5 febbraio 2023, verranno effettuate entro il termine del mese di febbraio 2023. Diversamente, per le imprese che non hanno rispettato i succitati termini di invio delle dichiarazioni, i relativi termini di erogazione non potranno essere rispettati.

Le tempistiche di esazione delle partite a debito degli operatori rimarranno quelle canoniche a prescindere dalla data di invio della dichiarazione, come meglio specificato nei punti a) e b) della sezione “Inquadramento normativo e finalità”.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del Meccanismo

In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al Meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:

  • regolarità in tema di normativa antimafia;
  • regolarità in materia di unbundling;
  • regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
  • regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).

Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato.

La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal Codice civile.

Il cedente è tenuto ad informare espressamente il cessionario dei suddetti controlli e del conseguente blocco del pagamento in caso di irregolarità riscontrate dalla CSEA nei confronti del cedente e/o del cessionario, dando atto di tale informativa nella notifica della cessione.

Contatti

Per qualsiasi informazione di natura procedurale è possibile contattare i seguenti recapiti:

Dott.ssa Arianna Poletti Quaglia (arianna.polettiquaglia@csea.it; tel. +39 3358432864), Ing. Chiara Della Corte (chiara.dellacorte@csea.it; tel. +39 3316954904), Dott. Jacopo Bottone (jacopo.bottone@csea.it; tel. +39 3666155668).

Il Direttore generale

Bernardo Pizzetti

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