Meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità dei servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale per l’A.T. 2022-2023 (seconda sessione Aprile 2023 – Settembre 2023) e aggiornamento AA.TT. precedenti
Inquadramento normativo e finalità
La Legge n. 239/04 ha istituito, nell’ambito del settore del gas naturale, il servizio di fornitura di ultima istanza, al fine di assicurare la continuità della fornitura a determinate tipologie di clienti finali, che restino privi del proprio venditore, per mezzo del c.d. “fornitore/i di ultima istanza” (FUI), secondo modalità di erogazione del servizio disciplinate da ARERA nella Sezione 1 del Titolo IV del “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (TIVG).
Nel caso in cui il cliente finale resti privo del proprio venditore e non sia possibile neanche attivare il FUI, l’ARERA, nell’ambito della regolazione del servizio di dispacciamento sulla rete di distribuzione, ha altresì disciplinato il servizio di default, volto ad assicurare la sicurezza del sistema, mediante il bilanciamento dei prelievi sulle reti di distribuzione. Tale servizio è disciplinato da ARERA nella Sezione 2 del Titolo IV del TIVG.
Nel loro insieme le attività sopra descritte costituiscono, ai sensi del TIVG, i “Servizi di ultima istanza” la cui disciplina prevede specifici meccanismi di reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti il servizio (FUI, FTD e FDD) in conseguenza alla morosità dei clienti.
Con deliberazione 378/2023/R/gas del 03 agosto 2023, che apporta modifiche al TIVG (allegato A alla del. 100/2023/R/com) a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’ARERA, in funzione di un orientamento inteso a ridurre gli oneri finanziari da sostenere nell’erogazione del servizio di fornitura ultima istanza e di default, ha stabilito, relativamente ai meccanismi di reintegrazione morosità FUI/FDD l’introduzione di due sessioni di reintegrazione semestrali. Nello specifico, vengono definite come “sessione di reintegrazione” ciascun periodo semestrale in cui viene suddiviso l’anno termico di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza o della fornitura del servizio di default, in relazione al quale vengono determinati gli ammontari di reintegrazione di morosità ARFUI e ARFDD.
Alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) è stata affidata la raccolta delle informazioni necessarie alla quantificazione e alla liquidazione degli ammontari dei singoli meccanismi di reintegrazione della morosità.
Con la presente, si informano le imprese esercenti i servizi di ultima istanza che la CSEA ha provveduto ad implementare un apposito portale informatico, da utilizzare per la trasmissione dell’istanza relativa ai seguenti meccanismi:
- meccanismo di reintegrazione morosità FUI di cui all’art. 33 del TIVG per l’anno termico 2022-2023 (seconda sessione Aprile 2023 – Settembre 2023);
- meccanismo di reintegrazione morosità FDD di cui all’art. 41.1, lettera b) del TIVG per l’anno termico 2022-2023 (seconda sessione Aprile 2023 – Settembre 2023).
La modulistica suddetta prevede, altresì, la raccolta dei dati relativi all’aggiornamento delle informazioni trasmesse per i periodi di reintegrazione già oggetto di precedenti istanze per gli anni termici precedenti, rendicontati con sessioni di reintegrazione annuali.
Modalità di trasmissione dati alla CSEA
Al fine di consentire l’operatività dei meccanismi, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 34 e 42 del TIVG, sul Data Entry Gas (https://dataentrygas.csea.it/DataEntryGas/login.html) la CSEA ha predisposto due sezioni dedicate alla presentazione delle istanze ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo degli ammontari, relativi rispettivamente a:
- “Meccanismo di reintegrazione morosità FUI – Istanza A.T. 2022-2023 (seconda sessione Aprile 2023 – Settembre 2023)”;
- “Meccanismo di reintegrazione morosità FDD – Istanza A.T. 2022-2023 (seconda sessione Aprile 2023 – Settembre 2023)”.
Con cadenza semestrale, le imprese, attraverso il proprio account sul Data Entry Gas, dovranno:
- Compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”, trasmettendo le informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare della morosità di cui:
- all’art. Articolo 33 del TIVG, con riferimento al meccanismo di reintegrazione morosità FUI;
- all’art. Articolo 41.1 lettera b) del TIVG, con riferimento al meccanismo di reintegrazione morosità FDD;
- Effettuare l’upload del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente;
- Effettuare l’upload di un file/lettera di accompagnamento contenente note esplicative inerenti ai dati trasmessi al fine di consentire alla CSEA una corretta interpretazione degli stessi.
Inoltre, con cadenza annuale, l’impresa dovrà effettuare l’upload della relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC, secondo quanto previsto dai seguenti articoli:
- 34.10 del TIVG, con riferimento al meccanismo di reintegrazione morosità FUI;
- 42.12 del TIVG, con riferimento al meccanismo di reintegrazione morosità FDD.
Tutte le istanze saranno rese a CSEA ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.
Maggiori informazioni operative riguardo la compilazione dell’istanza sul Portale Data Entry sono presenti nei rispettivi manuali utente.
Tempistiche
Ai sensi degli articoli 34.2 e 42.2 lettera b) del TIVG, l’impresa è tenuta a comunicare alla CSEA, entro l’ultimo giorno del tredicesimo mese successivo la fine di ciascuna sessione di reintegrazione dell’anno termico di erogazione del servizio, rispettivamente, di fornitura ultima istanza e di default, le informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di morosità.
Pertanto, relativamente all’anno termico 2022-2023 (seconda sessione Aprile 2023 – Settembre 2023), l’istanza dovrà essere trasmessa alla CSEA entro il 31 ottobre 2024.
A seguito del ricevimento dell’istanza, la CSEA provvede alla quantificazione, alla comunicazione e alla regolazione economica degli ammontari di reintegrazione di competenza di ciascun operatore secondo quanto disciplinato:
- dall’articolo 34 del TIVG per quanto concerne il meccanismo di reintegrazione morosità FUI
- dall’articolo 42 del TIVG per quanto concerne il meccanismo di reintegrazione morosità FDD.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del Meccanismo
Per quanto riguarda le condizioni e le modalità di gestione degli atti di cessione del credito si rimanda alla CIRCOLARE N. 20/2023/COM del 16/05/2023.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa relativa al trattamento dei dati personali, di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.
Contatti
Per qualsiasi informazione di natura procedurale è possibile contattare il seguente recapito:
- Davide Addari (+39 366.6339687; davide.addari@csea.it)
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti