Con la deliberazione ARG/com 93/10, l’Autorità ha istituito le componenti tariffarie GST ed RET, che le imprese di trasporto di gas naturale devono applicare ai propri clienti diretti allacciati alla rete di trasporto.
Il gettito derivante dall’applicazione delle predette componenti è destinato ad alimentare, rispettivamente, il “Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio” (Conto GS) ed il “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” (Conto RE).
Con la deliberazione ARG/gas 177/10, la medesima Autorità ha stabilito le modalità ed i criteri per l’applicazione delle suddette componenti e ha stabilito che:
- le componenti tariffarie GST e RET sono espresse in euro/smc e applicate dall’impresa di trasporto, a partire dal 1 gennaio 2011, ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti, quali componenti addizionali delle tariffe di trasporto di cui alla RTTG;
- le imprese di trasporto versano alla Cassa, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito delle componenti GST e RET in relazione ai servizi di trasporto erogati nel bimestre medesimo;
- entro la medesima scadenza, le imprese di trasporto trasmettono alla Cassa i dati che determinano la formazione degli importi versati, con indicazione dei periodi di competenza, dei corrispettivi unitari applicati e dei quantitativi di gas prelevati.
Con la deliberazione ARG/com 236/10, infine, l’Autorità ha definito il valore unitario delle citate componenti, in misura pari a c/€/smc 0,1714 per la componente GST ed in misura pari a c/€/smc 0,5138, per la componente RET.
In relazione alle norme ora citate, ed in analogia ai criteri operativi adottati per il versamento e la dimostrazione degli importi relativi alle corrispondenti componenti del settore di distribuzione, si comunicano alcune informazioni, cui le imprese di trasporto del settore gas naturale si dovranno attenere per il rispetto di quanto stabilito.
Con riferimento a ciascun bimestre solare, a partire dall’anno 2011, le imprese di trasporto gas devono versare e dichiarare alla Cassa, entro 60 giorni dal termine del bimestre considerato, i volumi di gas fatturati ed i gettiti relativi alle componenti GST e RET applicate, come risultano dalle fatturazioni effettuate ai propri clienti dal primo all’ultimo giorno del bimestre solare considerato, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Nei bimestri successivi al 1° 2011, qualora risultassero fatturati volumi di gas per competenze precedenti al bimestre di fatturazione dichiarato, dovranno essere evidenziati per ciascuna competenza bimestrale.
Per il 1° bimestre di applicazione, tale adempimento dovrà essere rispettato entro il 30 aprile 2011 e, a riguardo, la Cassa ha in corso l’implementazione del proprio sistema informatico, al fine di consentire che l’obbligo di dichiarare le citate informazioni possa essere assolto in via telematica. Tale sistema genererà in via automatica, sia un modello riepilogativo dei volumi di gas e dei gettiti in questione, e sia le informazioni necessarie per effettuare il versamento di quanto dovuto alla Cassa.
La medesima piattaforma informatica, inoltre, dovrà essere utilizzata anche per dichiarare le informazioni già previste in tema di assicurazione ai clienti finali civili del gas, ai sensi della deliberazione dell’Autorità ARG/gas 79/10.
Si comunicano, comunque, i riferimenti bancari che dovranno essere utilizzati per i versamenti delle componenti GST e RET , da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario, a favore della Cassa Conguaglio per il settore elettrico:
GST = IBAN: IT 80 U 01030 03200 0000 0565 5722
RET = IBAN: IT 35 N 01030 03200 0000 0957 1724
Si informa che nei casi in cui i versamenti dovuti dovessero essere effettuati in ritardo rispetto alle scadenza dei 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, verranno addebitati gli interessi di mora previsti per questi casi dalle norme dell’Autorità (tasso euribor a 1 mese base 360, maggiorato di 3,5 punti percentuali).
Nei casi di mancato versamento, la Cassa ricorrerà al recupero delle somme non versate, tramite iscrizione del debito presso Equitalia.
Si comunica, infine, che nell’ambito delle funzioni di controllo affidate, la Cassa Conguaglio ha la facoltà di chiedere chiarimenti e ulteriore documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato e, se ritenuto opportuno, di accertamenti ispettivi presso le sedi delle imprese di trasporto gas per l’acquisizione di atti, documenti e quanto necessario per accertamento la regolarità delle dichiarazioni effettuate.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere.