Meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di default trasporto (SdDt)
La deliberazione 249/2012/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (nel seguito anche “Autorità”) ha introdotto la disciplina del servizio di default trasporto (nel seguito: SdDt) volta a garantire il bilanciamento dei prelievi di gas presso punti di riconsegna privi dell’utente del trasporto e del bilanciamento.
Il medesimo provvedimento, oltre a definire il prezzo del servizio da applicare ai clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto, ha istituito un apposito meccanismo di perequazione dei ricavi applicabile sia agli esercenti il SdDt sia ai venditori selezionati tramite procedure concorsuali (FTT), denominato all’articolo 9 “Perequazione ricavi servizio di default trasporto”.
Con la deliberazione 417/2015/R/gas, l’Autorità ha disciplinato le modalità di gestione del meccanismo, affidando alla Cassa la raccolta, la quantificazione e la successiva liquidazione dei saldi di perequazione ricavi derivanti dal medesimo meccanismo.
Tutto ciò considerato, al fine della quantificazione degli ammontari di perequazione, con la presente circolare si mettono a disposizione dei soggetti interessati: 1) i modelli di raccolta dei dati utili alla prima quantificazione dei saldi di perequazione dei ricavi del SdDT per l’anno termico 2015-2016, 2) i modelli per l’aggiornamento dei dati riferiti gli anni termici precedenti: 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.
L’impresa maggiore di trasporto nonché i fornitori transitori del servizio interessati dovranno trasmettere alla Cassa, ciascuno per la parte di propria competenza, la modulistica messa a disposizione, debitamente compilata e firmata entro e non oltre il 2 maggio 2017.
Le informazioni fornite secondo le modalità surriportate costituiscono, ai sensi dell’art. 3.11, lett. a), della deliberazione 417/2015/R/gas, autocertificazioni ex DPR 445/2000 e devono essere accompagnate dalla relazione di una società di revisione Legale ai sensi della lett. b) del medesimo art. 3.11.
L’invio delle informazioni dovrà avvenire tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata:
e per conoscenza all’indirizzo:
Il Direttore generale
Andrea Ripa di Meana
Circolare n.11-2017-gas modello-at-2015-2016
Circolare n.11-2017-gas modello-aatt-2013-2014-2014-2015
Circolare n.11-2017-gas modello-at-2012-2013