Applicazione e versamento dei corrispettivi CRVI,CRVOS, CRVBL
Con deliberazione del 19 febbraio u.s. 60/2015/R/GAS, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, riformando le componenti tariffarie a copertura degli oneri di carattere generale del settore gas, ha introdotto delle modifiche alla “Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017” (RTTG).
A decorrere dal 1° ottobre 2015, le componenti CVI,CVOS e CVBL cono sostituite con le nuove componenti CRVI, CRVOS, CRVBL, espresse in euro/Smc, a copertura, rispettivamente, degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui alla deliberazione n. 277/07, degli oneri derivanti dall’applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio e degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas.
Il punto 1, lett. c) della deliberazione 60/2015/R/GAS dispone che ciascuna impresa di trasporto applichi agli utenti del servizio di trasporto, come componenti addizionali della tariffa di trasporto, le componenti CRVI, CRVOS, CRVBL ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione e a quelli che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti.
Il corrispettivo CRVOS è posto pari a 0,008 €/Smc per il periodo 1 ottobre 2015 – 31 marzo 2016, salvo eventuali aggiornamenti a seguito degli esiti delle procedure di allocazione della capacità di stoccaggio; i corrispettivi CRVI e CRVBL sono, invece, posti pari al valore vigente delle componenti CVI e CVBL.
Le imprese di trasporto, secondo quanto previsto dall’art. 24.1 e 24.2 lett. a) dell’RTTG, entro il termine di 90 giorni dal termine di ciascun bimestre:
- versano alla Cassa conguaglio il gettito derivante dall’applicazione delle nuove componenti;
- trasmettono alla Cassa conguaglio le informazioni relative all’applicazione delle nuove componenti, con il dettaglio dei periodi di competenza, dei corrispettivi unitari applicati e dei quantitativi di gas riconsegnati.
A riguardo si precisa che – come già disposto dalla Circolare N.6/2013/ELT/GAS/IDR, N.4/2010/GAS, N.6/2015/ELT/GAS/IDR – le imprese di trasporto, per l’invio delle informazioni sopra richieste, sono tenute ad utilizzare gli appositi modelli, messi a disposizione dalla Cassa conguaglio all’interno del DataEntry Gas, da compilare sulla base dei volumi fatturati per ciascun bimestre dell’anno, e che per i relativi versamenti a CCSE, deve essere utilizzato il bollettino MAV prodotto automaticamente dal DataEntry Gas. Il bollettino MAV è reso disponibile trascorsi cinque giorni lavorativi dall’invio delle dichiarazioni.
Il Direttore Generale
Andrea Ripa di Meana