Meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità dei servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale a.t. 2015-2016 e aggiornamento aa.tt. precedenti
La legge n. 239/04 ha istituito il servizio di fornitura di ultima istanza al fine di assicurare la continuità della fornitura a determinate tipologie di clienti finali che restino privi del proprio venditore per mezzo di c.d. “fornitori di ultima istanza” (FUI) secondo modalità di erogazione del servizio disciplinate dall’Autorità nel TIVG.
Parallelamente, nell’ambito della regolazione del servizio di dispacciamento sulla rete di distribuzione, l’Autorità ha istituito il servizio il servizio di default distribuzione volto a garantire la sicurezza del sistema mediante il bilanciamento dei prelievi sulle reti di distribuzione nei casi in cui il cliente finale resti privo del proprio venditore e non sia possibile attivare il FUI. Tali servizi sono garantiti dal fornitore del servizio di default distribuzione (FDD) a partire dal 1° giugno 2013 e, per il periodo di riferimento 1 febbraio – 31 maggio 2013, dall’impresa di distribuzione o dal FTD nei casi di SdD pregresso o SdD tardivo.
Nel loro insieme le attività sopra descritte costituiscono, ai sensi del TIVG, i servizi di ultima istanza la cui disciplina prevede specifici meccanismi di reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti (FUI, FTD e FDD) in conseguenza alla morosità dei clienti.
Alla Cassa per i servizi energetici e ambientali è stata affidata dall’Autorità la raccolta delle informazioni necessarie alla quantificazione e alla liquidazione degli ammontari dei singoli meccanismi di reintegrazione della morosità.
Con la presente, si mettono quindi a disposizione dei soggetti interessati le modulistiche utili alla prima quantificazione degli ammontari di morosità relative:
– al meccanismo di reintegrazione morosità FUI di cui all’art. 31quinquies per l’anno termico 2015-2016;
– al meccanismo di reintegrazione morosità FDD di cui all’art. 37.1, lettera b) del TIVG per l’anno termico 2015-2016.
Le stesse modulistiche prevedono la raccolta dei dati relativi all’aggiornamento delle informazioni trasmesse per i periodi di reintegrazione già oggetto di precedenti istanze.
Al fine della quantificazione degli ammontari di morosità, ciascun soggetto interessato dovrà trasmettere alla Cassa, debitamente compilato, lo specifico file relativo al servizio di ultima istanza svolto entro il 15 novembre 2017.
L’invio delle informazioni dovrà avvenire tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: perequazioni@pec.csea.it e per conoscenza all’indirizzo: giorgio.zoppo@csea.it.
Le comunicazioni inviate tramite PEC, che, ai sensi degli artt. 31sexies.10 e 38.11 del TIVG, costituiscono autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 200, n. 445, devono essere accompagnate da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.
Il Direttore generale
Andrea Ripa di Meana