Conti settore gas
Istituito con la deliberazione n. 79/10, il conto in oggetto ha lo scopo di garantire al CIG (Comitato Italiano Gas) la copertura dell’onere relativo alla stipula di un’assicurazione obbligatoria unica nazionale, a favore dei clienti finali civili del gas, per responsabilità civile, incendio e infortuni in relazione ai rischi connessi all’uso del gas naturale.
Il conto è alimentato dai diversi operatori del settore gas (distribuzione, trasporto, GPL) attraverso il trasferimento alla CSEA di un’apposita componente addizionale sulla tariffa applicata.
Con la deliberazione n. 170/04, l’Autorità ha istituito il fondo in oggetto, alimentato dal gettito derivante dall’applicazione delle componenti tariffarie RE e RET, versate rispettivamente dalle imprese di distribuzione gas e da quelle di trasporto gas.
Il conto è utilizzato per la copertura dei costi derivanti alle imprese di distribuzione per la realizzazione di interventi tesi al risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili anche nel settore gas.
Istituito dall’Autorità con il Testo Integrato sulla qualità dei servizi gas, di cui alla deliberazione n. 168/04, il conto in oggetto è alimentato dai versamenti della componente tariffaria RS.
I fondi raccolti nel conto sono utilizzati per (i) il riconoscimento degli oneri sostenuti dal CIG (Comitato Italiano Gas) per le attività svolte nell’ambito dei meccanismi regolatori connessi alla qualità dei servizi di distribuzione e di misura e (ii) la regolazione economica, con le imprese distributrici, degli importi relativi ai meccanismi di premio/penalità finalizzati al miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione.
Istituito con la deliberazione n. 297/05, il fondo in oggetto ha lo scopo di finanziare meccanismi incentivanti a favore dei clienti finali che danno disponibilità a ridurre o sospendere i propri prelievi di gas in un determinato periodo dell’anno.
Esso è alimentato dal corrispettivo unitario variabile CRVI. Con la deliberazione 535/2016/R/gas il corrispettivo CRVI è stato posto pari a zero dal 1° ottobre 2016. Con la deliberazione 41/2021/R/gas “aggiornamento del corrispettivo variabile CRVI a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi gas” il corrispettivo variabile CRVI è stato nuovamente valorizzato.
Istituito con la deliberazione ARG/gas 92/08 e rinominato “Conto oneri fattore di copertura impianti di rigassificazione” dalla deliberazione 514/2013/R/gas ed in ultimo “Conto oneri impianti di rigassificazione” dalla deliberazione 474/2019/R/gas il conto in oggetto ha il compito di favorire lo sviluppo di nuovi terminali di rigassificazione, prevedendo la remunerazione dei costi di capitale – anche in caso di mancato utilizzo dell’impianto – attraverso forme di garanzia poste a copertura dei ricavi di riferimento per una durata pari a 20 anni.
Tale conto è alimentato sia dal gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo unitario variabile CRVFG, versato dalle imprese di trasporto gas, sia dai ricavi derivanti dai corrispettivi di scostamento applicati dall’impresa di rigassificazione per inosservanza della programmazione delle consegne di Gnl.
Il fondo in oggetto è stato istituito con la deliberazione ARG/gas 40/09 ed è alimentato dal gettito del corrispettivo unitario variabile CCONR.
La deliberazione ARG/gas 106/09 ha disciplinato le modalità di gestione del conto e quelle di erogazione alle società di vendita gas, per la copertura degli oneri non recuperabili per la rimozione della clausola di invarianza dall’aggiornamento delle tariffe dei clienti in tutela. Con la deliberazione ARG/gas 42/10 il corrispettivo CCONR è stato posto pari a zero dal 1° aprile 2010. Il conto è attivo per la regolazione di partite residuali.
Istituito con deliberazione ARG/gas 64/09, come modificata dalla Del. 32/2019/R/gas e dalla successiva Del. 247/2020/R/gas, il conto in oggetto è alimentato dal gettito rinveniente dall’applicazione dell’elemento UG2c della componente UG2.
L’elemento UG2c è finalizzato alla compensazione dei costi di commercializzazione della vendita gas al dettaglio, in modo da (i) contenere la spesa dei clienti finali con bassi consumi e (ii) garantire un’adeguata remunerazione agli esercenti il servizio di tutela.
Istituito con deliberazione ARG/gas 159/08, il conto in oggetto è destinato alla copertura dei saldi di perequazione e di eventuali conguagli tariffari che dovessero emergere a seguito di rettifiche comunicate dalle imprese distributrici.
Tale conto è alimentato dal gettito proveniente dall’applicazione della componente tariffaria UG1.
Istituito con deliberazione ARG/gas 159/08, il conto in oggetto è destinato alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del c.d. bonus gas ai clienti che versano in stato di disagio economico.
Il conto è alimentato dal gettito proveniente dalle componenti tariffarie GS, applicata dalle imprese distributrici gas a tutti i clienti finali diversi dai clienti domestici, e GST, posta a carico delle imprese di trasporto gas.
Inoltre, in base a quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Stabilità 2018”), il MEF ha provveduto a versare nel conto in oggetto risorse economiche poste a carico del bilancio dello Stato.
Con la deliberazione ARG/gas 23/11, l’Autorità ha istituito il fondo riconoscimento fornitori di ultima istanza che sostituisce il preesistente Fondo oneri fornitore grossista di ultima istanza (CFGUI), il quale è utilizzato per i riconoscimenti economici a favore dei fornitori di ultima istanza individuati dall’Autorità.
Allo stato, la capacità del fondo è costituita dalle risorse rinvenienti dal precedente fondo CFGUI, ora soppresso. Eventuali partite residue afferenti il vecchio fondo CFGUI vengono regolate dalla CSEA a valere sul nuovo fondo FRFUI, come da deliberazione ARG/gas 23/11. Il fondo è attivo per la regolazione di partite residuali.
Istituito dalla deliberazione ARG/gas 29/11, il conto in oggetto è alimentato dal gettito derivante dall’applicazione dei corrispettivi unitari variabili CRVOS e CRVCS, versati dalle imprese di trasporto gas, nonché dai ricavi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi di scostamento da parte delle imprese di stoccaggio.
Tale conto è destinato: (i) al riconoscimento degli ammontari, previsti dal meccanismo per l’equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio, di cui all’art. 28.4 del RAST come modificato dalla delibera 396/2020/R/gas, (ii) alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, volto ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile e (iii) al conguaglio dei costi di ripristino delle infrastrutture di stoccaggio.
Inoltre, con la deliberazione 139/2023/R/gas, l’ARERA ha disposto la chiusura del “Conto invarianza economica per i clienti finali della distribuzione” di cui alla deliberazione ARG/gas 29/11, disponendo altresì il trasferimento delle risorse accantonate su tale sul “Conto oneri stoccaggio” di cui al RAST.
Istituito con la deliberazione ARG/com 130/11, il conto in oggetto è destinato a raccogliere le risorse necessarie alle incentivazioni previste dal D. Lgs. n. 28/2011 per la realizzazione delle reti di teleriscaldamento.
Il fondo è alimentato da quota parte delle componenti tariffarie RE e RET, versate rispettivamente dalle imprese di distribuzione gas e da quelle di trasporto gas.
Il D.L. “Efficienza Energetica” (D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con Legge 3 agosto 2013 n. 90) ha ampliato le finalità del fondo, estendendone l’utilizzo anche alla promozione e alla realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica. È prevista anche una fonte addizionale di alimentazione del fondo costituita da una parte dei proventi delle aste per quote di emissioni di CO2.
Inoltre, il D. lgs. 4 luglio 2014, n. 102 prevede la possibilità che parte delle risorse del fondo siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per finanziare il Fondo nazionale per l’efficienza energetica e gli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione.
Con la deliberazione 92/2013/R/gas, come in ultimo riconfermato dalla deliberazione 67/2019/R/gas, l’Autorità ha stabilito che le capacità di stoccaggio del gas siano assegnate secondo procedure di asta competitiva, destinando gli eventuali maggiori ricavi – rispetto alla remunerazione stabilita – alla riduzione delle tariffe di trasporto del gas in funzione dello specifico servizio di stoccaggio determinante i maggiori ricavi e alimentanti il conto in oggetto.
Con la deliberazione 92/2013/R/gas, come in ultimo riconfermato dalla deliberazione 67/2019/R/gas, l’Autorità ha stabilito che le capacità di stoccaggio del gas siano assegnate secondo procedure di asta competitiva, destinando gli eventuali maggiori ricavi – rispetto alla remunerazione stabilita – alla riduzione delle tariffe di distribuzione del gas in funzione dello specifico servizio di stoccaggio determinante i maggiori ricavi e alimentanti il conto in oggetto.
Con la deliberazione ARG/gas 156/11 l’Autorità ha istituito il conto in oggetto e in seguito con la deliberazione 114/2019/R/gas, al fine di procedere a una razionalizzazione delle componenti addizionali della tariffa di trasporto del gas naturale, ha previsto che anche i meccanismi perequativi e correttivi dei ricavi del trasporto gas siano gestiti mediante detto conto.
Pertanto, l’ARERA ha disposto la chiusura del “Conto squilibri perequazione trasporto”, su cui venivano regolate le partite perequative, con contestuale trasferimento dei fondi residui sul “Conto oneri trasporto” entro il 30 giugno 2019.
A valere su quest’ultimo Conto le imprese di trasporto regolano con la CSEA, su base bimestrale, il corrispettivo complementare variabile CVFC.
Con la deliberazione 782/2017/R/gas, l’Autorità ha istituito il fondo in oggetto a partire dall’anno 2018, alimentato dal corrispettivo unitario variabile CRVST.
Tale componente copre i costi connessi all’effetto dell’attribuzione (ex post) del delta in-out ai prelievi dalla rete, ovvero alla differenza tra (i) i quantitativi di gas naturale immessi in ciascuna rete di distribuzione al punto di riconsegna della rete di trasporto e (ii) i quantitativi complessivamente prelevati dai clienti finali allacciati alla medesima rete.
Istituito con la deliberazione 363/2012/R/gas, il conto in oggetto è utilizzato per la copertura (i) dei saldi relativi ai meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento per il servizio di default trasporto gas riferiti all’impresa maggiore di trasporto e ai fornitori transitori e (ii) degli ammontari del meccanismo di perequazione ricavi servizio di default trasporto gas per l’impresa maggiore di trasporto.
Tale conto è alimentato dal gettito proveniente dall’applicazione delle componenti tariffarie UG3T (versate dai trasportatori gas) e UG3FT (versate dai distributori gas).
Istituito con la deliberazione 352/2012/R/gas, il conto in oggetto è destinato a raccogliere le risorse necessarie ai meccanismi di riconoscimento degli oneri connessi ai servizi di ultima istanza gas (meccanismi di reintegrazione delle morosità, meccanismi perequativi specifici).
Tale conto è alimentato dall’elemento UG3UI della componente UG3.
Ai sensi di quanto disposto dalla del.372/2022/R/gas, viene inoltre istituito il corrispettivo PSUI, espresso in euro/GJ, a valere sul conto per i servizi di ultima istanza, a copertura degli oneri relativi al meccanismo di perequazione straordinario dei clienti cui sono erogati i servizi di ultima istanza di cui alla deliberazione 372/2022/R/gas.
Al fine di riconoscere alle imprese di distribuzione del gas gli oneri connessi agli interventi necessari per l’interruzione della fornitura ai clienti morosi, con la deliberazione 166/2012/R/gas l’Autorità ha istituito il conto in oggetto.
Tale conto è alimentato dall’elemento UG3INT della componente tariffaria UG3.
L’art. 15.1 dell’Allegato A alla deliberazione 438/2013/R/gas ha istituito il conto in oggetto, riservato alla gestione dei proventi e dei contributi nell’ambito del meccanismo relativo ai costi di smantellamento delle infrastrutture di rigassificazione e di ripristino dello stato dei luoghi.
Il conto raccoglie il gettito derivante all’applicazione del corrispettivo tariffario Crs – corrispettivo unitario per la copertura dei costi di ripristino.
L’ARERA, in ottemperanza alla sentenza 4825/16 del Consiglio di Stato, con la deliberazione 32/2019/R/gas ha disciplinato le modalità di ristoro dei venditori conseguenti la rideterminazione del coefficiente k, funzionale a rivedere al rialzo il prezzo della materia prima gas del servizio di tutela nel biennio 2010 – 2012 che era stato ridotto per effetto di detto coefficiente.
Pertanto, l’Autorità ha disposto la chiusura del “Conto per la copertura del meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale” con conseguente trasferimento dei fondi sul nuovo conto in oggetto, alimentato dal nuovo elemento UG2k della componente tariffaria UG2. Tale componente è stata valorizzata dal 2° trimestre 2019 al 4° trimestre 2022, poiché alla fine di dicembre 2022 hanno trovato intera copertura gli oneri connessi al meccanismo di riconoscimento finanziato dall’elementoUG2k.
Con la deliberazione 376/2019/R/com viene ampliata l’operatività del Fondo MGAS, istituito con la deliberazione 365/2013/R/gas e originariamente previsto per gli inadempimenti del solo mercato del gas, per costituire un presidio unico per la copertura dei debiti degli operatori inadempienti che partecipano sia ai mercati dell’energia elettrica che del gas.
Conseguentemente, il Fondo MGAS diventa “Fondo di garanzia” e la CSEA e il GME (quale gestore dei mercati dell’energia elettrica e del gas) hanno, quindi, provveduto a modificare la Convenzione, di cui alla deliberazione 502/2016/R/gas, per definire le modalità applicative del nuovo Fondo di garanzia.
Il Fondo è alimentato da penali, eccedenze finanziarie e interessi dovuti dagli operatori dei mercati al GME e da quest’ultimo riversati alla CSEA.
Con la deliberazione ARG/gas 155/11, l’Autorità ha istituito il conto in oggetto, alimentato dal corrispettivo unitario variabile CRVBL. Le disponibilità del fondo sono destinate alle seguenti finalità:
- reintegrazione delle fatture scadute e non pagate a Snam Rete Gas S.p.A. nell’ambito del sistema di bilanciamento di merito economico;
- oneri di servizio peak shaving;
- principio di neutralità;
- incentivazione del responsabile per il bilanciamento;
- regolazione degli esiti delle sessioni di settlement annuali e pluriennali;
- finanziamento dei costi per le attività di monitoraggio del mercato all’ingrosso sostenuti da GME.
Inoltre, ai sensi della deliberazione 139/2023/R/gas il conto viene alimentato altresì dal corrispettivo unitario variabile pro forma CVAPG applicato dal 1° gennaio 2024 e determinato come rapporto tra la componente RTAPG a copertura di autoconsumi, perdite di rete e GNC, e i volumi di riferimento per la determinazione del corrispettivo CVU.
Con la deliberazione 404/2022/R/gas l’Autorità ha istituito presso la CSEA il Fondo per la sperimentazione di utilizzi innovativi delle reti gas, alimentato dalla componente tariffaria CRVINN, una sottocomponente della componente CRVI.
La componente viene applica a partire dal 1° gennaio 2023 dalle imprese di trasporto e versata alla CSEA nell’ambito delle dichiarazioni mensili di cui all’art.37 della RTTG (del. 67/2019/R/gas).
Con la deliberazione 148/2022/R/gas del 30 marzo 2022 l’ARERA ha istituito presso la CSEA un conto di gestione straordinario per mitigare gli aumenti dei prezzi del gas che si sono verificati a causa del contesto di grave crisi internazionale. Il conto è destinato a garantire la copertura degli importi derivanti dall’applicazione della componente UG2c parte 2, aliquota applicabile ai consumi di gas fino a 5.000 smc/anno e valorizzata dall’ARERA con segno negativo a partire dal 2° trimestre 2022.
Pagina aggiornata il: 5 Marzo, 2024