Disposizioni relative alla compensazione dei minori ricavi, per i gestori del servizio idrico, in conseguenza dell’applicazione delle agevolazioni previste dalle Delibere Aeeg 6/2013 R/COM e 105/2013/R/COM alle popolazioni colpite dal sisma del 20 maggio 2012
La presente circolare si rivolge ai soggetti che svolgono attività di acquedotto e/o depurazione e/o fognatura che sono oggetto delle prescrizioni dei provvedimenti adottati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas nell’ambito dei quali è stata predisposta l’Anagrafica Operatori CCSE. Pertanto con l’espressione “gestori del servizio idrico integrato” non si fa riferimento unicamente alle società affidatarie del servizio idrico integrato (SII), ma anche a gestioni diverse nel SII per le quali sussistono i medesimi obblighi verso la CCSE così come stabilito dai provvedimenti dell’Autorità.
Con le deliberazioni 6/2013/R/COM e 105/2013/R/COM l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha fornito disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatosi nei giorni del 20 Maggio 2012 e successivi.
Le agevolazioni tariffarie, ai sensi dell’art. 19.1, 20.1, 20.3 e 20.4 della deliberazione 6/2013, sono applicate, dal 20 maggio 2012 al 19 maggio 2014, dai gestori del servizio idrico integrato alle utenze site nei comuni colpiti dagli eventi sismici.
Questa circolare è stata predisposta per definire le modalità e le tempistiche in base alle quali i gestori del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 22.1 della deliberazione 6/2013, provvederanno all’invio alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) delle richieste di compensazione dei minori ricavi, corredate del dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai consumatori finali.
I minori ricavi richiesti dai gestori del servizio idrico devono far riferimento, esclusivamente, a importi relativi ad agevolazioni riscontrabili in fatture emesse prima della data di presentazione della richiesta. Al fine di evitare errate interpretazioni del meccanismo di riconoscimento, si allega alla presente circolare una nota tecnica (Allegato 1) dove vengono fornite indicazioni in merito alle modalità di predisposizione delle richieste da presentare alla CCSE.
La Cassa conguaglio ha predisposto un modello (Allegato 2) che dovrà accompagnare la richiesta di rimborso e dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa. Si precisa che il modello avrà valenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex art. 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. In considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 22.4 della deliberazione 6/2013/R/COM i gestori del servizio idrico integrato devono tenere separata evidenza dei minori ricavi, il modello inviato costituirà la base per le eventuali ulteriori attività di controllo che la Cassa riterrà opportuno di porre in essere.
Le richieste di compensazioni, debitamente compilate, dovranno essere inviate a CCSE mediante posta certificata (PEC) all’indirizzo: servizio.idrico@ccse.cc.
In prima applicazione la Cassa conguaglio esaminerà tutte le richieste pervenute entro il 30 giugno 2013 e procederà, una volta accertata la completezza della dichiarazione fornita, alla erogazione degli importi richiesti entro il 31 agosto 2013.
Per tutte le richieste inviate successivamente alla data del 30 giugno 2013, la Cassa procederà alla raccolta delle stesse su base quadrimestrale (31/10/2013, 28/02/2014, ecc.) e alla erogazione degli importi richiesti entro due mesi dalla scadenza di ogni quadrimestre (31/12/2013, 30/04/2014, ecc.). Le tempistiche sono schematicamente riassunte nella seguente figura 1.
Figura 1. Tempistiche compensazioni art. 22 Delibera 6/2013
Eventuali richieste di informazione possono essere inviate all’indirizzo: servizio.idrico@ccse.cc.
Il Direttore Generale
Alfredo Macchiati