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Circolare N.22/2013/ELT/GAS/IDR

12 Settembre 2013

Inapplicabilità dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, recante “disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” alla CCSE.

Come noto, le Circolari nn. 22, del 29 luglio 2008 e 29 dell’8 ottobre 2009, adottate dal Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – forniscono chiarimenti in merito alle modalità di attuazione dell’art. 48-bis, D.P.R. n. 602/73, recante “disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” .

Secondo tale disciplina, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme superiori a diecimila euro, verificano se il beneficiario del pagamento stesso risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, al fine di agevolare il competente agente della riscossione nel concreto esercizio dell’attività di esazione dei crediti iscritti a ruolo.

Tale disposizione non trova, tuttavia, applicazione per i pagamenti disposti a favore delle Amministrazioni Pubbliche ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005 vd. anche Circolare CCSE n. 3/10/EL).

Di conseguenza, come già ampiamente esposto con precedente circolare n.03/10/EL, la descritta eccezione si estende anche alla CCSE, essendo un ente pubblico non economico presente nell’ elencazione ISTAT.

Pertanto, qualora l’Amministrazione procedente (vd. Circolare n. 29/2009, paragrafo “Errata attivazione dell’articolo 48-bis”.), abbia erroneamente attivato la verifica prevista dall’art. 48-bis (le cui risultanze abbiano riscontrato l’insolvenza del destinatario dell’erogazione) dovrà comunque “dare seguito al pagamento senza attendere il termine di 30 giorni di cui all’art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 40/2008”.

La medesima amministrazione dovrà, inoltre, comunicare formalmente ad Equitalia Servizi S.p.A. e, nel caso in cui sia stato già notificato l’atto di pignoramento, ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, anche al competente agente della riscossione, di aver proceduto o di essere in procinto di procedere al pagamento a favore del beneficiario, affinché possa essere evitata l’attivazione della prevista procedura esecutiva.

Tali adempimenti, permetto, infatti, all’agente della riscossione di disporre l’estinzione della procedura esecutiva già avviata.

L’eventuale mancata osservanza delle disposizioni sopra citate comporterà per l’ente interessato profili di responsabilità nell’ambito delle procedure di versamento a favore della CCSE e sarà, pertanto, considerata inadempiente ai sensi della normativa vigente.

La presente circolare è trasmessa ad Equitalia S.p.A. per conoscenza.

Il Direttore Generale

Alfredo Macchiati

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