Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 25/2021/IDR

15 Luglio 2021

Disposizioni relative alle compensazioni dei minori ricavi per i gestori del servizio idrico in conseguenza delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi

L’ARERA, con la deliberazione 111/2021/R/com come successivamente modificata dalla deliberazione 277/2021/R/com, ha prorogato sino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni tariffarie disciplinate dalla delibera 252/2017/R/com per le utenze colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi, a favore:

  1. dei soggetti titolari di utenze e forniture localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16 che dichiarino, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
  2. dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle SAE, ovvero nei MAPRE – ivi incluse le utenze e le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture e quelle site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione;
  3. dei soggetti titolari di utenze e forniture site in una zona rossa individuata mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018.

A tal fine, la CSEA ha predisposto la modulistica – valida esclusivamente per le agevolazioni di competenza dell’anno 2021 – che i gestori del SII dovranno trasmettere per la richiesta di compensazione dei minori ricavi. Nello specifico, i gestori del SII dovranno dichiarare in occasione della richiesta di compensazione dei minori ricavi le informazioni contenute nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2, che dovranno essere debitamente compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato. In quest’ultimo caso, sarà necessario trasmettere l’Allegato 2bis anziché l’Allegato 2. Si precisa, altresì, che i file (Allegato 1, 2 e 2bis) costituiscono  un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e che, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 33.5 della deliberazione 252/2017/R/com, i gestori del servizio idrico integrato devono tenere separata evidenza dei minori ricavi, costituirà la base per le eventuali ulteriori attività di controllo che la CSEA riterrà di porre in essere, anche a campione, ai sensi dell’art . 71 del D.P.R. 445/2000.

Gli Allegati 1 e 2 o 2bis dovranno essere inviati – sulla base dei termini fissati dalla Circolare CSEA 21/2017/IDR – a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo acqua@pec.csea.it e contestualmente all’Ente di Governo dell’Ambito competente, il quale comunicherà – entro i successivi 15 giorni solari – alla CSEA (all’indirizzo acqua@pec.csea.it), il risultato della validazione dei dati comunicati dal gestore. Solo per la prossima scadenza fissata al 20 luglio 2021, verrà concessa una proroga per l’invio della documentazione sino al 30 luglio 2021.

Per quanto concerne le agevolazioni riconosciute per le annualità precedenti all’anno 2021, restano valide le modalità di rendicontazione previste dalla Circolare CSEA 4/2020/IDR.

Per ogni ulteriore informazione è possibile inviare una email al seguente indirizzo PEC acqua@pec.csea.it.

 

 

 

Il Direttore Generale

    Bernardo Pizzetti

Allegato 2

Allegato 2 bis

ALLEGATO 1

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