Modalità per la presentazione dell’istanza di partecipazione al meccanismo per il riconoscimento dei crediti non riscossi nel settore idrico introdotto dalla deliberazione AEEGSI 627/2015/R/COM
Con la deliberazione 627/2015/R/COM (di seguito la Deliberazione) l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha dato disposizioni riguardo al riconoscimento dei crediti non riscossi relativi alla fornitura del servizio idrico integrato alle popolazioni colpite dal sisma del 20 maggio 2012 e giorni successivi, così come previsto dall’art. 23.2 della deliberazione 6/2013/R/COM.
I gestori del servizio idrico integrato che intendono partecipare al meccanismo, ai sensi dell’art. 5.1 della Deliberazione, possono presentare apposita istanza di partecipazione alla Cassa contenente:
- modello art. 6.2 lett. a) (Allegato 1) debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato digitalmente dal legale rappresentante del gestore o suo delegato;
- autocertificazione redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa la veridicità delle informazioni contenute nell’istanza;
- relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità dell’ammontare dei crediti non riscossi CNRi come definiti dall’art. 5.1 della Deliberazione e i valori esposti a bilancio.
L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata, correlata della documentazione richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo acqua@pec.ccse.cc. La sola documentazione richiesta dall’art. 6.2 lett. c) della Deliberazione potrà essere inviata tramite supporto cd-rom a mezzo posta all’indirizzo:
Cassa per i servizi energetici e ambientali
Direzione Gas, Acqua e Perequazioni
Via Cesare Beccaria 94/96
00196 – Roma
Entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla scadenza prevista per l’invio dell’istanza, la Cassa, verificata la completezza della documentazione ricevuta, provvederà alla quantificazione e alla liquidazione dell’ammontare di morosità CAi, dando comunicazione degli ammontari a ciascun gestore. In prima applicazione la Cassa esaminerà tutte le richieste pervenute entro il 2 maggio 2016 e procederà all’erogazione degli importi entro il 30 giugno 2016.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2015, il gestore che ha presentato istanza ha facoltà di aggiornare l’istanza inviata, comunicando a Cassa le variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità CAi, secondo le stesse modalità e fornendo la stessa documentazione richiesta per la presentazione dell’istanza, come prima dettagliato. Per gli aggiornamenti dell’istanza il modello dovrà essere compilato soltanto nei campi per i quali si è registrata una variazione rispetto all’importo indicato nel modello presentato nell’istanza precedente, riportando eslusivamente la variazione rispetto a questo.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il gestore che partecipa al meccanismo è tenuto a versare a Cassa gli eventuali importi incassati relativi ai crediti ammessi al meccanismo, successivamente al termine di cui all’art. 6.1 della Deliberazione, al netto degli eventuali importi dovuti al gestore ai sensi dell’art. 6.3 lett. a). A riguardo si ricorda che nel caso in cui le somme dovute a Cassa non vengano versate entro le scadenze previste, il gestore dovrà riconoscere alla Cassa un interesse di mora così come calcolato dall’art. 6.5 della Deliberazione.
In ultimo si precisa che, a norma dell’art. 7.5 della Deliberazione, la Cassa verificherà la coerenza, la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione inviata, riservandosi di chiedere al gestore ulteriore e più approfondita documentazione.
Il Direttore Generale
Andrea Ripa di Meana