Con la circolare N. 21/2017/IDR la Cassa per i servizi energetici e ambientali ha definito le modalità operative per la richiesta da parte dei gestori del servizio idrico – che operano nelle aree colpite dal sisma del 26 agosto 2016 e successivi – della compensazione dei minori ricavi a seguito dell’applicazione delle agevolazioni disposte dall’Autorità per l’energia elettrica e il sistema idrico (AEEGSI) con la deliberazione 252/2017/R/com (di seguito Deliberazione).
Con la deliberazione 608/2017/R/com, l’AEEGSI ha apportato delle modifiche e integrazioni alla sopra citata Deliberazione. In particolare, l’AEEGSI, con le modifiche agli artt.31.8 e 31.10 della Deliberazione, ha disposto che i gestori del servizio idrico integrato che abbiano o meno sospeso la fatturazione, per il periodo di cui all’Articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com AEEGSI, provvedano, non prima del 28 febbraio 2018 e come termine ultimo entro il 30 aprile 2018, all’emissione di:
– un’unica fattura relativa agli importi non fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dalla Deliberazione, nel caso in cui i gestori abbiano sospeso la fatturazione;
ovvero all’emissione di:
– un'unica fattura di conguaglio degli importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni della Deliberazione, nel caso in cui i gestori non abbiano sospeso la fatturazione.
In considerazione di ciò, fatte salve le modalità operative definite da CSEA con la circolare N. 21/2017/IDR, nonché la cadenza trimestrale di riconoscimento dei minori ricavi disposta dall’AEEGSI all’art. 33.1 della Deliberazione, sono posticipate le decorrenze di invio delle dichiarazioni, nonché i conseguenti termini di erogazione delle compensazioni, secondo le scadenze riportate nella figura 1.
Figura 1. Tempistiche compensazione art. 33.1 Delibera 252/2017/R/com
Il Direttore Generale
Andrea Ripa di Meana