I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo (articolo 70-ter del Dpr n. 633 del 1972), possono esercitare l’opzione per diventare un unico soggetto passivo, denominato Gruppo Iva.
In riferimento all'adesione ad un Gruppo IVA per costituire un unico soggetto passivo d'imposta di una Società che opera sui Sistemi operativi CSEA, si precisa quanto segue.
Le società che aderiscono a un Gruppo IVA sono censite dall'Agenzia delle Entrate in appositi gruppi (Gruppi IVA) mediante l'identificazione di una Partita IVA di gruppo aggiuntiva, che ha il solo scopo di rendere il gruppo societario un unico soggetto passivo d'imposta. Le singole Società che compongono il Gruppo IVA, conservano la propria personalità giuridica e la propria Partita IVA, mediante la quale sono identificate in modo univoco.
Poniamo l’esempio del Gruppo Alfa: qualora tale Gruppo aderisse ad un Gruppo IVA sarebbe identificato con una nuova Partita IVA, mentre le società del gruppo, ossia Beta, Gamma e Delta conserverebbero le attuali P. IVA e i codici fiscali ai fini dell'identificazione univoca.
Pertanto, non variando i dati che identificano in modo univoco le Società che aderiscono ad un Gruppo IVA, non è necessario effettuare alcuna variazione delle anagrafiche CSEA.
Il Direttore generale
Luigi De Francisci
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