Disposizioni relative alle compensazioni dei minori ricavi per i gestori del servizio idrico in conseguenza delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e 2017 disciplinate dalla deliberazione ARERA 111/2021/R/com e s.m.i.
L’ARERA, con la deliberazione 34/2022/R/com., ha prorogato le agevolazioni tariffarie per le utenze colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e 2017 disposte dalla deliberazione 111/2021/R/com. Nello specifico:
- l’art. 1.1 della delibera 111/2021/R/com e s.m.i. stabilisce la proroga fino al 31 dicembre 2022 delle agevolazioni di cui agli artt. 5, 6, 8, 9, 11 e 29 della deliberazione 252/2017/R/com e, ove necessario, delle agevolazioni di cui agli artt. 7, 10, 12 e 30 della deliberazione 252/2017/R/com disposte a favore:
- dei soggetti titolari di utenze e forniture attive alla data degli eventi sismici e localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al d.l. 189/16 che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021 e con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato e abbiano presentato ai gestori del SII l’istanza di cui all’articolo 3 della deliberazione 111/2021/R/com, nel rispetto delle tempistiche e secondo le modalità ivi indicate;
- dei soggetti titolari di utenze e forniture site in una zona rossa individuata mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018.
L’art. 3bis1 della deliberazione 111/2021/R/com e s.m.i. prevede che i minori ricavi dei gestori del SII derivanti dall’applicazione delle agevolazioni sopra richiamate siano compensati dalla CSEA. Nello specifico, la CSEA procederà alla raccolta dell’istanze su base trimestrale e alla erogazione degli importi richiesti entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di invio delle richieste. In prima applicazione la CSEA esaminerà tutte le richieste pervenute entro il 20 luglio 2022 e procederà, ai sensi dell’art. 3bis5 delibera 111/2021/R/com e s.m.i., alla erogazione degli importi richiesti entro il 30 settembre 2022.
A tal fine la CSEA ha predisposto un file contenente dei modelli (Allegato 1) tramite i quali i gestori del servizio idrico dovranno rendicontare le informazioni (volumi e importi) necessarie per richiedere alla CSEA la compensazione dei minori ricavi. L’Allegato 1, debitamente compilato, dovrà accompagnare la richiesta di rimborso (Allegato 2) e l’Informativa Privacy (Allegato 3) firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato. In quest’ultimo caso sarà necessario trasmettere, oltre agli Allegati 1, 2 e 3, anche l’Allegato 4. Si precisa, altresì, che il file (Allegato 1) costituisce autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e costituirà la base per le eventuali ulteriori attività di controllo che la CSEA riterrà di porre in essere, anche a campione, ai sensi dell’art . 71 del D.P.R. 445/2000.
Gli Allegati dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo CSEA acqua@pec.csea.it e, contestualmente, all’Ente di Governo dell’Ambito competente, il quale – entro i successivi 15 giorni solari – comunicherà alla CSEA (all’indirizzo acqua@pec.csea.it) il risultato della validazione dei dati comunicati dal gestore.
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti