Disposizioni relative alle compensazioni dei minori ricavi per i gestori del servizio idrico integrato e per i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, in conseguenza dell’applicazione delle agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, disciplinate dalla deliberazione ARERA 565/2023/R/com e s.m.i.
Aspetti normativi
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o ARERA), in attuazione del decreto-legge 61/23, come integrato dal decreto-legge 104/23 convertito con la legge n. 136 del 9 ottobre 2023 – noto anche come “Decreto Alluvione” – che prevede interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 in parte del territorio dell’Emilia-Romagna, in alcuni Comuni della provincia di Pesaro e Urbino e della Città metropolitana di Firenze, ha disposto, con la deliberazione 565/2023/R/com e s.m.i. (di seguito anche “Deliberazione”), delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze del servizio idrico integrato e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani colpite dagli eccezionali eventi meteorologici in questione.
Nello specifico, le agevolazioni sono riconosciute su richiesta dei soggetti titolari delle utenze di cui all’articolo 2.1 della Deliberazione, per il periodo di competenza compreso tra maggio e ottobre 2023 e consistono:
- per le utenze del servizio idrico integrato, nella non applicazione dei corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (art. 21.4, lett. a), nonché nell’azzeramento dei corrispettivi normalmente applicati per la disattivazione e la riattivazione del servizio idrico integrato, nonché per le volture o i subentri (art. 22.1);
- per le utenze del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nella non applicazione dei corrispettivi tariffari per l’utenza finale di cui all’art. 6 del MTR-2 riferiti alla fornitura del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (art. 25.1, lett. a), nonché nella non applicazione dei contributi eventualmente previsti per il ritiro dei rifiuti ingombranti, ovvero per la riconsegna al domicilio dei mastelli persi/distrutti o danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali (art. 25.1, lett. b).
Modalità applicative degli adempimenti verso la CSEA
Settore Idrico
L’art. 23.1 della Deliberazione prevede che i minori ricavi dei gestori del SII derivanti dall’applicazione delle agevolazioni sopra richiamate siano compensati dalla CSEA, tenendo conto delle anticipazioni erogate ai gestori medesimi ai sensi dell’art. 6 della deliberazione 267/2023/R/com e s.m.i.. In particolare, i gestori del SII che intendano avvalersi della compensazione dei minori ricavi, ai sensi dell’art. 23.2 della Deliberazione, devono trasmettere apposita istanza contestualmente alla CSEA e all’Ente di governo dell’ambito competente, il quale, ai sensi dell’art. 23.2 della Deliberazione, dovrà comunicare alla CSEA (all’indirizzo PEC acqua@pec.csea.it) – entro i successivi 15 giorni solari – il risultato della validazione dei dati comunicati dal gestore.
A tal fine la CSEA ha predisposto la seguente documentazione:
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà “All. 1_Modulo dichiarazione_IDR”, mediante la quale i gestori dovranno attestare la veridicità e la correttezza dei dati fisici ed economici trasmessi alla CSEA, i riferimenti normativi sulla base dei quali si presenta l’istanza, l’importo complessivo oggetto di richiesta di compensazione, nonché di tenere separata evidenza dei minori ricavi oggetto di agevolazione, pena la decadenza del diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA;
- il file “All. 2_Modulo istanza compensazione_IDR”, nel quale i gestori dovranno inserire i dati societari e le informazioni circa gli importi oggetto di richiesta di compensazione alla CSEA dettagliati secondo le tipologie d’uso previste dalla deliberazione 665/2017/R/idr (TICSI), nonché per tipologia di agevolazione riconosciuta. Tale file, reso ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, deve essere compilato singolarmente per ogni Ambito territoriale ottimale (ATO) a cui afferiscono le agevolazioni rendicontate.
L’Allegato 1, debitamente compilato, dovrà accompagnare la richiesta di compensazione (Allegato 2) ed essere entrambi firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato. In quest’ultimo caso sarà necessario trasmettere oltre agli Allegati 1 e 2, anche l’Allegato 3. Si precisa, altresì, che l’Allegato 1 costituisce autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e sarà la base per le eventuali ulteriori attività di controllo che la CSEA riterrà di porre in essere, anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
I documenti, debitamente compilati e firmati, dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo acqua@pec.csea.it.
Settore Rifiuti
L’art. 26.1 della Deliberazione prevede che i minori ricavi dei gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti derivanti dall’applicazione delle agevolazioni sopra richiamate siano compensati dalla CSEA, tenendo conto delle anticipazioni erogate ai gestori medesimi ai sensi dell’art. 6 della deliberazione 267/2023/R/com e s.m.i.. In particolare, i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che intendano avvalersi della compensazione dei minori ricavi, ai sensi dell’art. 26.2 della Deliberazione, devono trasmettere apposita istanza contestualmente alla CSEA e all’Ente territorialmente competente, il quale, ai sensi dell’art. 26.2 della Deliberazione, dovrà comunicare alla CSEA (all’indirizzo PEC amb.agev@pec.csea.it) – entro i successivi 15 giorni solari – il risultato della validazione dei dati comunicati dal gestore.
A tal fine la CSEA ha predisposto la seguente documentazione:
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà “All. 4_Modulo dichiarazione_RIF”, mediante la quale i gestori dovranno attestare la veridicità e la correttezza dei dati fisici ed economici trasmessi alla CSEA, i riferimenti normativi sulla base dei quali si presenta l’istanza, l’importo complessivo oggetto di richiesta di compensazione, nonché di tenere separata evidenza dei minori ricavi oggetto di agevolazione, pena la decadenza del diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA;
- il file “All. 5_Modulo istanza compensazione_RIF”, nel quale i gestori dovranno inserire i dati societari e le informazioni circa gli importi oggetto di richiesta di compensazione alla CSEA dettagliati secondo le tipologie d’uso “domestico” e “non domestico”, nonché per tipologia di agevolazione riconosciuta. Tale file, reso ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, deve essere compilato singolarmente per ogni ambito tariffario a cui afferiscono le agevolazioni rendicontate.
L’Allegato 4, debitamente compilato, dovrà accompagnare la richiesta di compensazione (Allegato 5) ed essere entrambi firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato. In quest’ultimo caso sarà necessario trasmettere oltre agli Allegati 4 e 5, anche l’Allegato 6. Si precisa, altresì, che l’Allegato 4 costituisce autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e sarà la base per le eventuali ulteriori attività di controllo che la CSEA riterrà di porre in essere, anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
I documenti, debitamente compilati e firmati, dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amb.agev@pec.csea.it.
Tempistiche di invio delle istanze da parte degli operatori e delle erogazioni da parte della CSEA
In fase di prima applicazione, sia per il settore idrico sia per il settore rifiuti, la CSEA esaminerà tutte le richieste pervenute entro il 30 giugno 2024 e procederà, ai sensi degli artt. 23.3 e 26.3 della Deliberazione, una volta acquisita la validazione dall’Ente di governo dell’ambito per il settore idrico o dell’Ente territorialmente competente per il settore rifiuti, alla erogazione degli importi richiesti entro il 29 agosto 2024.
Per tutte le richieste inviate successivamente alla data del 30 giugno 2024 e fino al 30 giugno 2025, la CSEA procederà ad esaminare le istanze su base trimestrale (30/09/2024, 31/12/2024, 31/03/2025 e 30/06/2025) e, acquisite le rispettive validazioni sopra richiamate, ad erogare gli importi richiesti entro 60 giorni dal termine di ciascun trimestre di riferimento (29/11/2024, 01/03/2025, 30/05/2025 e 29/08/2025).
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo
Le cessioni del credito in relazione a tale meccanismo saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/com, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.
Trattamento dati
I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.
Contatti
Eventuali richieste di informazione possono essere inviate all’indirizzo PEC acqua@pec.csea.it per quanto riguarda il settore idrico e all’indirizzo PEC amb.agev@pec.csea.it per quanto riguarda il settore rifiuti.
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti