Disposizioni relative alle compensazioni dei minori ricavi per i gestori del servizio idrico in conseguenza delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e 2017 disciplinate dalla deliberazione ARERA 503/2021/R/com
L’ARERA, con la deliberazione 503/2021/R/com, ha prorogato le agevolazioni tariffarie per le utenze colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e 2017 disposte dalla deliberazione 252/2017/R/com.
Nello specifico:
- l’art 2.1 della delibera 503/2021/R/com stabilisce la proroga fino alla data di richiesta di cessazione o voltura d’utenza delle agevolazioni di cui agli artt. 5, 6, 8, 9, 11 e 29 della deliberazione 252/2017/R/com e, ove necessario, delle agevolazioni di cui agli artt. 7, 10, 12 e 30 della medesima deliberazione 252/2017/R/com disposte a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture:
- site nelle SAE, ovvero nei MAPRE, ivi incluse le utenze e forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture;
- site nelle aree di accoglienza temporanea allestite dai Comuni e negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione colpita.
L’art.7 della deliberazione 503/2021/R/com prevede che i minori ricavi dei gestori del SII derivanti dall’applicazione delle agevolazioni sopra richiamate siano compensati dalla CSEA. Più nel dettaglio, i gestori del SII trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di riconoscimento delle agevolazioni, apposita istanza alla CSEA e all’Ente di governo dell’ambito territorialmente competente, il quale comunicherà alla CSEA, entro i successivi 15 giorni solari, il risultato della validazione dei dati comunicati dal gestore. La CSEA provvederà ad erogare le compensazioni richieste entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, fatta salva la validazione dell’Ente di governo dell’ambito territorialmente competente.
A tal fine la CSEA ha predisposto un file contenente dei modelli (Allegato 1) tramite i quali i gestori del servizio idrico dovranno rendicontare – entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di riconoscimento delle agevolazioni – le informazioni (volumi e importi) necessarie per richiedere alla CSEA la compensazione dei minori ricavi. L’Allegato 1, debitamente compilato, dovrà accompagnare la richiesta di rimborso (Allegato 2) e l’Informativa Privacy (Allegato 3) firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato. In quest’ultimo caso sarà necessario trasmettere, oltre agli Allegati 1, 2 e 3, anche l’Allegato 4. Si precisa, altresì, che il file (Allegato 1) costituisce autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e costituirà la base per le eventuali ulteriori attività di controllo che la CSEA riterrà di porre in essere, anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Gli Allegati dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo CSEA acqua@pec.csea.it.
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti