Adozione di misure a favore dei gestori del servizio idrico integrato, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, al fine di mitigare gli effetti derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 229/2022/R/idr (di seguito deliberazione) ha adottato alcune misure volte alla mitigazione degli effetti derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche sull’equilibrio economico e finanziario delle gestioni del servizio idrico integrato.
In particolare, all’art. 2, comma 2.1, della deliberazione, l’ARERA stabilisce che, l’Ente di governo dell’ambito – a fronte di comprovate criticità finanziarie della gestione – in accordo con il pertinente gestore, può rivolgere motivata istanza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), informandone l’Autorità, al fine di attivare forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica.
Il valore dell’anticipazione da parte della CSEA, secondo quanto stabilito all’art. 2, comma 2.3, della deliberazione, potrà essere minore o uguale al 35% del costo per l’energia elettrica di cui al comma 20.1 dell’Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR (MTI-3), quantificato al gestore ai fini dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria per il 2022.
L’ammissibilità all’anticipazione finanziaria, ai sensi dell’art. 2, comma 2.2, della delibera 229/2022/R/idr, è subordinata alle seguenti condizionalità:
- assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione del gestore beneficiario, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis della medesima legge;
- ottemperanza, da parte del competente Ente di governo dell’ambito, agli obblighi di adozione e trasmissione all’Autorità dell’aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria (2022-2023) ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR;
- ricorso da parte del gestore beneficiario – nell’ambito dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie di cui al precedente alinea – alla facoltà di valorizzare, per l’annualità a={2002}, la componente aggiuntiva di natura previsionale di cui al comma 20.3 del MTI-3;
- assunzione dell’impegno del gestore beneficiario a far ricorso alla possibilità di richiedere ai relativi fornitori, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, secondo quanto previsto dal decreto-legge 21/22.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2.4, della delibera 229/2022/R/idr, gli Enti di governo dell’ambito che, per i pertinenti gestori, intendano avvalersi dell’anticipazione devono trasmettere, entro il 30 giugno 2022, la relativa richiesta alla CSEA (informandone l’Autorità), corredata da:
- una dichiarazione (Allegato 1), resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, che attesti:
- il rispetto delle condizioni di cui all’art. 2, comma 2.2, lett. a), b) e c) della deliberazione;
- la valorizzazione della componente ) risultante dalla proposta di aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria (2022-2023) di cui all’art. 2, comma 2.5, lett. a), della citata deliberazione, e facendo riferimento all’atto deliberativo di aggiornamento della predisposizione tariffaria per gli anni 2022-2023, nonché, dando evidenza dell’avvenuta trasmissione all’Autorità secondo quanto disposto dalla lett. b) del medesimo comma 2.5.
- una dichiarazione (Allegato 2) che attesti l’assunzione dell’impegno di cui al comma 2.2, lett. d), della deliberazione;
Gli Allegati 1 e 2, debitamente compilati, dovranno essere corredati dalla richiesta di rimborso (Allegato 3) e dall’Informativa Privacy (Allegato 4), firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’EGA o da un suo delegato. In quest’ultimo caso sarà necessario trasmettere, oltre agli Allegati 1, 2, 3 e 4, anche l’Allegato 5 (Procura/Delega). La documentazione in questione dovrà essere inviata agli indirizzi pec protocollo@pec.arera.it e acqua@pec.csea.it.
La CSEA, ai sensi dell’art. 2, comma 2.10, della deliberazione, procederà alla verifica della sussistenza delle condizioni sopra richiamate, nonché della veridicità e della correttezza afferente la documentazione di cui ai richiamati Allegati 1 e 2, anche mediante controlli a campione, aventi ad oggetto, tra l’altro, l’effettivo esercizio da parte della gestione interessata della facoltà di richiedere, ai relativi fornitori, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, riferiti ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, secondo quanto previsto dal decreto-legge 21/22.
Ogni gestore beneficiario dell’anticipazione finanziaria, provvede alla restituzione alla CSEA dell’importo anticipato mediante due rate di pari importo (in relazione alla quota capitale) con scadenza rispettivamente 31 dicembre 2023 e 31 dicembre 2024. Le rate sono maggiorate degli interessi applicati al capitale residuo e calcolati sulla base del tasso di interesse applicato, pari a quello ottenuto da CSEA sulle proprie giacenze liquide del proprio Istituto bancario cassiere.
Ai fini del riconoscimento dell’anticipazione finanziaria a favore del gestore interessato, è richiesta la registrazione nell’Anagrafica CSEA, la corretta e regolare adempienza contabile – documentale relativa agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di applicazione delle componenti tariffarie UI1, UI2, UI3 e UI4, nonché la regolarità della documentazione in tema di unbundling e antimafia da parte del beneficiario stesso.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il Dott. Alessandro Di Cori (tel. +39 331 6954771 – indirizzo e-mail alessandro.dicori@csea.it) e l’Avv. Davide Di Micco (tel. +39 366 6327847 – indirizzo e-mail davide.dimicco@csea.it).
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti