Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 62/2024/IDR

8 Novembre 2024

Aggiornamento del template per la validazione da parte degli Enti di governo dell’ambito degli importi relativi ai bonus sociali idrici oggetto di richiesta di compensazione da parte dei gestori del SII

Aspetti normativi 

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la deliberazione 430/2024/R/idr, tenuto conto dell’evoluzione del quadro regolatorio di riferimento e in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, ha introdotto delle modifiche agli obblighi informativi e di comunicazione in materia di bonus sociale idrico disciplinati dall’Allegato A alla deliberazione 897/2017/R/idr e s.m.i. (TIBSI).

In particolare, con riferimento agli adempimenti che gli Enti di governo dell’Ambito territorialmente competenti sono tenuti ad assolvere nei confronti della CSEA, l’ARERA ha modificato l’art. 11.3ter dell’Allegato A alla deliberazione 897/2017/R/idr disponendo che:

“Gli Enti di governo dell’Ambito territorialmente competenti provvedono ad inviare a CSEA la relazione di validazione entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di erogazione del bonus sociale idrico con la quale comunicano la corrispondenza  tra la compensazione richiesta dal gestore ai sensi del precedente comma 11.1 e quanto risulta dalla differenza tra l’ammontare del bonus sociale idrico erogato all’utenza nell’anno precedente e il gettito della componente UI3 fatturata nel medesimo anno”.

L’ARERA, all’art. 2.2 della deliberazione 430/2024/R/idr, ha dato altresì mandato alla CSEA di aggiornare le procedure operative previste per il riconoscimento delle compensazioni dei bonus sociali idrici di cui all’articolo 11 del TIBSI.

Modalità operative degli adempimenti e relative tempistiche

In ottemperanza agli aggiornamenti regolatori introdotti della deliberazione 430/2024/R/idr, la CSEA ha aggiornato il template della relazione di validazione (Allegato 1) – precedentemente pubblicato con le circolari CSEA 6/2018/IDR e 11/2018/IDR – che gli Enti di governo dell’Ambito territorialmente competenti, ai sensi del novellato art. 11.3ter dell’Allegato A alla deliberazione 897/2017/R/idr, dovranno trasmettere alla CSEA, al fine di validare gli importi relativi ai bonus sociali idrici oggetto di richiesta di compensazione da parte dei gestori del SII di propria pertinenza.

La relazione di validazione (Allegato 1) dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno e dovrà riguardare i bonus sociali idrici richiesti dal gestore del SII alla CSEA nell’anno precedente rispetto a quello di invio della relazione.

Nello specifico, gli Enti di governo dell’Ambito territorialmente competenti dovranno trasmettere all’indirizzo PEC acqua@pec.csea.it la relazione di validazione (Allegato 1) debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato. Nel caso di firma da parte del delegato, oltre alla relazione di validazione, sarà necessario trasmettere anche la delega (Allegato 2).

Trattamento dati

I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito dei meccanismi di cui alla presente Circolare, come da Informativa relativa al trattamento dei dati personali per le dichiarazioni Extra Data Entry di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.

Contatti

Eventuali richieste di informazione possono essere inviate all’indirizzo PEC acqua@pec.csea.it.

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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