Disposizioni relative alle compensazioni dei minori ricavi per i gestori del servizio idrico in conseguenza delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e 2017 disciplinate dalla deliberazione ARERA 111/2021/R/com e s.m.i.
L’ARERA, con la deliberazione 2/2023/R/com, dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle agevolazioni anche di natura tariffaria già previste a favore delle utenze site nelle zone rosse e delle utenze relative a immobili inagibili site nel Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
Nello specifico, la proroga riguarda le agevolazioni di cui all’art. 1.1 della deliberazione 111/2021/R/com e s.m.i. disposte a favore:
- dei soggetti titolari di utenze e forniture attive alla data degli eventi sismici e localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al d.l. 189/16 che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021 e con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato e abbiano presentato ai gestori del SII l’istanza di cui all’articolo 3 della deliberazione 111/2021/R/com, nel rispetto delle tempistiche e secondo le modalità ivi indicate;
- dei soggetti titolari di utenze e forniture site in una zona rossa individuata mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018.
L’art. 3bis1 della deliberazione 111/2021/R/com e s.m.i. prevede che i minori ricavi dei gestori del SII derivanti dall’applicazione delle agevolazioni sopra richiamate siano compensati dalla CSEA. In particolare, la CSEA procederà alla raccolta dell’istanze su base trimestrale e alla erogazione degli importi richiesti entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di invio delle richieste. In prima applicazione la CSEA esaminerà tutte le richieste pervenute entro il 20 aprile 2023 e procederà, ai sensi dell’art. 33.1 della delibera 252/2017/R/com e s.m.i., alla erogazione degli importi richiesti entro il 30 giugno 2023.
A tal fine la CSEA ha predisposto un file contenente dei modelli (Allegato 1) tramite i quali i gestori del SII dovranno rendicontare le informazioni (volumi e importi) necessarie per richiedere alla CSEA la compensazione dei minori ricavi. L’Allegato 1, debitamente compilato, dovrà accompagnare la richiesta di rimborso (Allegato 2) e l’Informativa Privacy (Allegato 3) firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato. In quest’ultimo caso sarà necessario trasmettere, oltre agli Allegati 1, 2 e 3, anche l’Allegato 4. Si precisa, altresì, che il file (Allegato 1) costituisce autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e sarà la base per le eventuali ulteriori attività di controllo che la CSEA riterrà di porre in essere, anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Gli Allegati dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo CSEA acqua@pec.csea.it e, contestualmente, all’Ente di Governo dell’Ambito competente, il quale – entro i successivi 15 giorni solari – comunicherà alla CSEA (all’indirizzo acqua@pec.csea.it) il risultato della validazione dei dati comunicati dal gestore del SII.
In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al Meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:
- regolarità in tema di normativa antimafia;
- regolarità in materia di unbundling;
- regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
- regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).
Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato.
La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal Codice civile.
Il cedente è tenuto ad informare espressamente il cessionario dei suddetti controlli e del conseguente blocco del pagamento in caso di irregolarità riscontrate dalla CSEA nei confronti del cedente e/o del cessionario, dando atto di tale informativa nella notifica della cessione.
Eventuali richieste di informazione possono essere inviate all’indirizzo pec acqua@pec.csea.it.
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti