Ai sensi del TIVG, il fornitore del servizio di default di distribuzione partecipa alla perequazione dei ricavi e ha diritto a ricevere dalla CSEA, o è tenuto a versare alla medesima, un ammontare di perequazione dei ricavi pari alla differenza tra:
- – i ricavi ottenibili applicando le condizioni previste per il servizio di default nell’anno termico di erogazione della fornitura di default ai clienti per i quali pur sussistendo i requisiti per usufruire del servizio di fornitura di ultima istanza, ne sia impossibile l’attivazione;
- – i ricavi ottenuti applicando ai suddetti clienti le condizioni previste per il servizio di fornitura di ultima istanza.